La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 32987/2026, in tema di condizioni di procedibilità, ha stabilito che la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia, accompagnata dall’allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione, screenshot, fotografie e videoriprese utili all’individuazione dell’autore dell’azione criminosa, non richiedendo l’istanza punitiva l’utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l’interpretazione, nei casi dubbi, al principio del “favor querelae”.
Fatto:
La difesa deduceva violazione dell’art. 336 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità della querela.
Assumeva che, avendo il primo giudice escluso la circostanza aggravante della minorata difesa, il fatto era stato riqualificato come truffa semplice, ai sensi dell’art. 640, primo comma, cod. pen., per l’appunto perseguibile a querela.
Deduceva, in relazione a ciò, che l’atto che aveva dato origine al procedimento era costituito dal verbale di ricezione di denuncia orale sporta dalla persona offesa T. in data 4 giugno 2020, atto che, per il suo tenore letterale, costituiva una mera denuncia, e non una querela
Decisione:
La Suprema Corte premette che in tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia, accompagnata dall’allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all’individuazione dell’autore dell’azione criminosa, non richiedendo l’istanza punitiva l’utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l’interpretazione, nei casi dubbi, al principio del “favor querelae” (v., in tal senso, Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759 – 01).
In applicazione del richiamato principio, la consultazione degli atti, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in sede di denuncia orale sporta il 4 giugno 2020 (v. il relativo verbale) la persona offesa ha allegato copia delle conversazioni avute via internet con l’anonimo venditore, dichiarando quanto segue: “Allego in denuncia la copia delle conversazioni avute tramite chat con l’anonimo venditore”.
In ragione di tale allegazione correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il verbale di ricezione di denuncia orale avesse le caratteristiche della querela, essendo desumibile la volontà punitiva dall’allegazione da parte della vittima della copia dele conversazioni intervenute con l’anonimo venditore, allegazione effettuate evidentemente in un’ottica di agevolazione delle indagini.
Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.
