Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28464/2026, 16 giugno/27 luglio 2026, ha affermato che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del PM, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato appone nell’atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale esso acquisisce giuridica esistenza attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, o, in mancanza, attraverso altri atti equipollenti che consentano di desumerne l’esistenza e la datazione.
A mente del combinato disposto degli articoli 656, comma 3 e 655, comma 5 cod. proc. pen., è affetto da nullità l’ordine di esecuzione emesso dal PM che non sia notificato al difensore entro il termine di 30 giorni dalla emissione.
La previsione della notificazione al difensore risponde alla necessità di assicurare, fin dall’avvio della fase esecutiva rimessa all’iniziativa e all’esclusiva competenza del PM, l’assistenza del condannato anche ai fini di consentirgli l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti per detta fase (misure alternative, ecc.) nonché per consentire al condannato, tramite l’assistenza tecnica qualificata del difensore, di fare valere eventuali irregolarità nella formazione nel titolo esecutivo dalle quali possa derivarne la non eseguibilità.
La legge processuale non fornisce una definizione di «emissione» dell’atto, mentre sono specificamente regolati la forma (art. 110 cod. proc. pen.), la data e sottoscrizione (art. 111 cod. proc. pen.), il deposito telematico (art. 111-bis cod. proc. pen.), il fascicolo telematico (art. 111-ter cod. proc. pen.) e il deposito dei provvedimenti del giudice (art. 128 cod. proc. pen.).
La giurisprudenza ha fatto tradizionalmente ricorso, per determinare la data dell’emissione dell’atto, alla certificazione o attestazione di deposito da parte della cancelleria o segreteria dell’ufficio, poiché il personale addetto è dotato di potestà certificativa; in mancanza, si fa ricorso ad altri indici equipollenti che consentano di desumere l’esistenza e la datazione dell’atto, ove rilevante per determinati fini.
Si è affermato che:
– «gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell’atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza» (tra le tante, Sez. 3, n. 40959 del 03/10/2002, Rv. 225694 01);
– «la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell’ausiliario del pubblico ministero ha lo scopo di certificare la data di emissione dell’atto, che solo in quel momento può ritenersi perfezionato, pur potendo la certezza di tale data, in assenza della sottoscrizione, inferirsi, per equipollente, dal momento della fuoriuscita dell’atto dalla sfera dell’ufficio del pubblico ministero e del raggiungimento, all’esterno, del suo scopo, per essere stato ritualmente e tempestivamente notificato all’imputato» (tra le tante, Sez. 4, n. 21893 del 18/05/2022, Rv. 283446 – 01).
Tanto premesso, è fondata la deduzione difensiva secondo la quale, in mancanza di certificazione di deposito dell’atto del PM, deve aversi riguardo alla nota della segreteria, datata 19 agosto 2025, con la quale è stata disposta la trasmissione al difensore dell’atto emesso dal pubblico ministero (senza data certa).
Trattandosi di una questione processuale, che la Corte di legittimità può esaminare “nel merito”, deve darsi atto che effettivamente la nota della segreteria, datata 19 agosto 2025, è sottoscritta da un funzionario dell’ufficio e reca l’indicazione che, in pari data, è stato emesso l’ordine di esecuzione del pubblico ministero. Tale atto della segreteria, dunque, consente di fornire una datazione all’atto del PM, che ne costituisce un presupposto, sicché deve concludersi che l’ordine di carcerazione è stato emesso non oltre il 19 agosto 2025.
L’ordinanza impugnata ha chiarito che la data apposta dal PM sull’atto non ne certifica l’emissione e che manca un’attestazione di deposito da parte del personale di segreteria, sicché deve farsi ricorso al primo atto con data certa dal quale si desume l’emissione del provvedimento di esecuzione del PM: tale atto va individuato nella nota della segreteria emessa in data 19 agosto 2025.
Neppure può pervenirsi a diversa soluzione alla luce delle disposizioni che regolano la digitalizzazione degli atti e il fascicolo telematico.
A norma dell’art. 111-ter cod. proc. pen., il fascicolo telematico è costituito dagli atti “nativi” digitali e dagli atti analogici “convertiti” in documento informatico; il fascicolo informatico assicura, nel rispetto della normativa anche regolamentare, la autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità e la agevole consultazione telematica degli atti del procedimento.
È opportuno notare, inoltre, che analoghe funzioni sono assicurate quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo.
Ebbene, dalle produzioni difensive emerge che la già citata nota della segreteria in data 19 agosto 2025, con la quale è stato trasmesso per la notificazione al difensore l’ordine di esecuzione emesso dal PM, è stata acquisita digitalmente, mediante conversione in documento informatico, nel sistema informatico delle notificazioni penali in data 29 novembre 2025 alle ore 15:15, come risulta dal messaggio di posta elettronica certificata allegato al ricorso.
Tale procedura di conversione dell’atto analogico in un documento informatico, della sua conservazione e trasmissione digitale a distanza, determina, in mancanza di una diversa attestazione o certificazione della segreteria, l’attribuzione della data certa a decorrere da detto momento.
Tuttavia, per la datazione dell’atto della segreteria è sufficiente fare riferimento alla data apposta su detto atto (19 agosto 2025).
Alla luce dei compiti e dei poteri attribuiti al personale di segreteria e cancelleria degli uffici giudiziari, la data (19 agosto 2025) apposta dalla segreteria sulla nota di trasmissione al difensore dell’ordine di esecuzione emesso dal PM è indicativa della data di emissione dell’atto medesimo, non potendosi fare riferimento al 29 novembre 2025, data nella quale la nota della segreteria è stata immessa nel sistema informatico delle notifiche penali e trasmessa al difensore tramite posta elettronica certificata.
Si tratta, in quest’ultimo caso, della digitalizzazione di un atto analogico che reca un data certa, sicché, se è vero che l’inserimento nel fascicolo telematico ne attesta l’esistenza e ne assicura la disponibilità e la conservazione, è anche vero che l’atto, proprio perché emesso e sottoscritto dal funzionario dell’amministrazione dotato di poteri certificativi, è venuto a esistenza prima della trasformazione in formato digitale e dell’inserimento nel fascicolo telematico.
Anche sotto tale profilo, quindi, risulta, allo stato, smentita la ricostruzione del giudice dell’esecuzione circa la datazione, al 27 novembre 2025, della data di emissione del detto ordine di carcerazione, in coincidenza con l’avvenuta notificazione di esso al condannato. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, compiuti gli ulteriori eventuali accertamenti, provvederà a sanare i rilevati vizi, individuando la data di emissione dell’ordine di carcerazione.
