Massime d’esperienza e criterio di verosimiglianza: trasformano i dati in prove solo se può essere esclusa plausibilmente ogni ipotesi alternativa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27115/2026, 12 giugno/17 luglio 2026, ha chiarito che, in tema di valutazione probatoria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi altrimenti tale dato quale mero indizio, da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti.

Occorre rilevare che nella valutazione probatoria giudiziaria, così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, ecc.), sia corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza; è tuttavia necessario – affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile – che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, , Rv. 272995-01; conf. Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252066-01); in caso contrario, il dato “verosimile” si pone come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti agli atti (Sez. 6, n. 15987 del 9/04/2009; Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Rv. 230873-01).

Allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrasta con il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente ad oggetto proprio la falsificazione/validazione, nel caso concreto, della massima di esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile (già Sez. 6, n. 4668 del 28/03/1995, Rv. 201152-01).

Rispondi