L’estensore della sentenza probabilmente è un batterista e le parole “percussioni dell’altrui corpo” valgono da sole il post. La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 37185/2026 ha sottolineato che non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma soltanto quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre un altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica, cioè a cagionare altrui male entro i predetti limiti di sofferenza.
Il Tribunale, per giustificare la sussistenza del delitto di percosse, ascritto a C. e da lei realizzato lanciando all’indirizzo di R.M. un flaconcino di liquido che lo colpiva al volto, ha valorizzato la contestualità di tale condotta e di quella di minaccia, nonché il clima di violenza determinato dall’agire congiunto dei due imputati.
Così argomentando, il giudice censurato ha eluso il tema della prova dell’elemento oggettivo del delitto di percosse, caratterizzato dall’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122 – 01). Né la contestualità del lancio del flaconcino di liquido e dell’aggressione verbale congiunta in danno della parte civile, né il clima di violenza in tal modo venutosi a creare danno conto dell’unico e ineludibile profilo da provare ai fini del riconoscimento della sussistenza del delitto di cui all’art. 581 cod. pen.: ossia, che il lancio di quell’oggetto, neppure descritto con riferimento alla grandezza e al peso, fosse potenzialmente idoneo a suscitare in colui che ne era stato attinto un’apprezzabile sensazione di dolore.
Poiché, dunque, secondo la costante interpretazione della cassazione, non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma soltanto quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre un altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica, cioè a cagionare altrui male entro i già menzionati limiti di sofferenza (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971, Alemanno, Rv. 118073 – 01), la motivazione resa nella sentenza impugnata in relazione al delitto di cui al capo A) deve ritenersi apparente.
Tale vizio integra una violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01) ed è, pertanto, scrutinabile nel presente giudizio. Il rilievo del vizio indicato impone l’annullamento del capo relativo al reato di percosse, affinché il giudice del rinvio rinnovi l’esame del punto oggetto di sindacato alla luce dei principi di diritto enunciati.
Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di C., limitatamente al reato di percosse.
