La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 26668/2026, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha ricordato che l’omessa o tardiva decisione sull’istanza di ammissione, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 96, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non determina la nullità degli atti successivi e della sentenza ove non si traduca in una lesione effettiva e concreta del diritto di difesa, che non è configurabile nel caso in cui l’interessato, deducendo di non aver potuto ottenere copia degli atti per l’incapacità economica dell’imputato, non alleghi di averne effettivamente richiesto il rilascio e che la richiesta sia stata respinta per il mancato pagamento dei relativi diritti, nonostante la pendenza della domanda di ammissione.
La Suprema Corte conferma l’orientamento espresso dalla cassazione penale sezione 1 con la sentenza 1235/2021 che in un caso analogo ha stabilito che l’omessa o tardiva decisione del giudice competente, rispetto al termine (ordinatorio) di dieci giorni previsto dall’art. 96 comma 1 DPR n. 115 del 2002, sull’istanza di ammissione al patrocinio pubblico presentata dall’interessato, non è idonea a produrre alcuna automatica nullità dell’udienza camerale e del provvedimento che la definisce, ove non si traduca in una lesione effettiva e concreta del diritto di difesa, che nel caso di specie sarebbe costituita – secondo la prospettazione del ricorrente – dalla violazione del diritto dell’indagato di estrarre copia (gratuita) degli atti su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare, pregiudicato dall’incapacità economica dell’A. di sostenere i relativi costi, la cui anticipazione non rientra tra i doveri del difensore (violazione in tesi idonea, se tempestivamente eccepita, a generare una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.: Sez. U n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939).
Il denegato accesso agli atti è stato tuttavia dedotto in termini solo generici e astratti, che non soddisfano il requisito della specificità del motivo di ricorso, in assenza di una concreta allegazione dell’effettiva presentazione di un’istanza di rilascio di copia degli atti del procedimento (ovvero di atti specificamente indicati) e di un successivo rigetto della stessa per omesso pagamento dei relativi diritti, nonostante l’attestazione della pendenza della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente si è dunque limitato a prospettare una lesione solo potenziale del diritto di difesa, basata su un assunto ipotetico (quello per cui le copie degli atti non sarebbero state rilasciate, rendendone inutile la richiesta, a causa della mancanza di disponibilità economiche dell’indagato), che neppure si confronta adeguatamente con l’argomento dell’ordinanza impugnata per cui una siffatta lesione è contraddetta dalla compiuta conoscenza degli atti del procedimento cautelare dimostrata dall’articolazione di una puntuale difesa di merito.
