La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 27252/2026 ha stabilito che la persona offesa del reato non ha titolo per partecipare al procedimento di sorveglianza in cui si discuta della concessione di misure alternative, né per impugnare la relativa decisione, né per domandarne formalmente la revoca, ma ha solo il diritto di ricevere, ove ne abbia fatto richiesta, le comunicazioni e le informazioni previste dall’art. 58-sexies legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. c) legge 2 dicembre 2025, n. 181, in caso di applicazione di misure o di permessi che comportino l’uscita dal carcere del condannato per i delitti contro la persona ivi elencati.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che una tale preclusione non contrasta con gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2012/29/UE e dalla Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, né con i principi costituzionali e convenzionali sul giusto processo, in quanto coerente con la preminenza, nella fase dell’esecuzione penale, delle esigenze di rieducazione e risocializzazione del reo sulla tutela della vittima.
