Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”, meglio noto come “Decreto Sicurezza” emanato in conseguenza dei recenti fatti di Milano, tra le altre novità, ha introdotto un’inedita forma di responsabilità genitoriale forse passata un tantino inosservata che, ad una prima lettura, solleva dubbi interpretativi e presenta criticità che cercheremo brevemente di evidenziare, fatti salvi ulteriori approfondimenti.
L’art. 5 del DL n.190/26 citato recante Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite introduce per gli esercenti la responsabilità genitoriale una responsabilità ibrida sia amministrativa che civile derivante da illeciti penali commessi dal figlio minore.
Nello specifico, la norma prevede l’applicazione da parte del Prefetto all’esercente la responsabilità genitoriale di una sanzione amministrativa da €uro 500 a €uro 1.000, raddoppiata nell’eventuale recidiva, in caso di partecipazione del minore, anche non imputabile, alla commissione di fatti costituenti uno o più reati.
Si tratta di una partecipazione a reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, nonché delitti di lesioni gravi o gravissime p. e p. dall’art.583-quater c.p. e danneggiamenti p. e p. dall’art. 635, terzo comma, c.p., commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico richiamati dall’articolo 10, comma 6 -quater, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 oppure di devastazione e saccheggio p. e p. dall’art. 419 c.p., danneggiamento di impianti di pubblica utilità p. e p. dall’art. 420 c.p., violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche p. e p. ex art. 420 bis (introdotto dal precedente 4 del decreto in oggetto), danneggiamento con violenza e/o minaccia alle persone p. e p. dall’art. 635, 1 comma c.p..
La non meglio specificata partecipazione del minore alla commissione dei reati indicati comporta oltre alla sanzione amministrativa anche altre conseguenze, forse anche più rilevanti, agli esercenti la responsabilità genitoriale.
È, infatti, previsto dalla norma, che il prefetto, quando emette l’ordinanza di ingiunzione in oggetto, può ordinare all’esercente la responsabilità genitoriale del minore il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati, in conseguenza dei fatti reato, a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti.
In questo caso il prefetto assumerebbe anche la veste del giudice operando anche la quantificazione e liquidazione del danno esclusivamente sulla base degli atti trasmessi.
Se, invece, i danni in conseguenza delle condotte di cui sopra, fossero subiti da privati, gli stessi avrebbero il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sulla base dell’ordinanza di ingiunzione emessa dal prefetto e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonché tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi.
Con la conseguenza che un atto amministrativo emesso senza contraddittorio e un mero documento di parte potrebbero facilmente e velocemente produrre un titolo immediatamente esecutivo difficilmente opponibile e potenzialmente idoneo a bloccare conti correnti e pignorare stipendi di genitori poco attenti e non è dato sapere se in misura proporzionale alla partecipazione del figlio ovvero integralmente in via solidale con tutti i genitori degli altri partecipanti.
La nuova disciplina civilistica, che vede la non irrilevante introduzione di un nuovo caso di esecutività immediata del decreto ingiuntivo, va interpretata, poi, in combinato disposto con l’art. 2048 del Codice Civile che prevede la responsabilità del padre e della madre, o del tutore per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
Il codice civile, quindi, oltre a prevedere anche la responsabilità del tutore, che sembrerebbe esclusa, o comunque non espressamente prevista dal nuovo decreto sicurezza, esige il requisito della necessaria coabitazione col minore, che, invece, non è richiesto dalla nuova normativa.
Ma la differenza fondamentale e decisiva tra le due discipline risiede nella genesi della responsabilità genitoriale.
Mentre il codice civile prevede che la stessa si generi solo nel caso di commissione diretta da parte del minore di fatti illeciti, per il nuovo decreto sicurezza è sufficiente una non meglio precisata “partecipazione” alla commissione dei reati indicati.
Il termine “partecipazione” appare assai generico, tutt’altro che tassativo e determinato, e non sovrapponibile con il concetto di “concorso” nel reato ex art. 110 c.p. non essendo in alcun modo precisato quale comportamento possa intendersi per “partecipativo”.
Depongono in tal senso interpretativo sia la mancata espressa previsione della necessità di un apporto causale del minore, quanto meno a titolo di concorso, nella commissione dei reati indicati sia la previsione che ne rispondano anche genitori di minori non imputabili, ai quali quindi, nemmeno può essere contestata la commissione del reato.
Il rischio, quindi, è che la partecipazione sufficiente all’insorgenza in capo degli esercenti la responsabilità genitoriale delle conseguenze amministrative e civili previste dal neonato Decreto Sicurezza sia meramente quella alla manifestazione nel corso della quale si verifichino i reati del genere di quelli previsti dalla norma.
Responsabilità a cui ci si può sottrarre solo ed esclusivamente provando di non aver potuto impedire il fatto. Appare evidentemente una probatio diabolica che di fatto rende tale responsabilità oggettiva ossia derivante esclusivamente dalla qualità di esercente la responsabilità genitoriale. Ancora più arduo ribaltare il provvedimento assunto dal prefetto in assenza di contraddittorio e sulla scorta di atti necessariamente redatti da Pubblici Ufficiale e, quindi, fidefacienti sino a querela di falso, il tutto senza alcun ancoraggio all’esito del correlato procedimento penale.
Sul punto la norma, poi, non distingue nemmeno, in caso di separazione, se anche il genitore non collocatario né affidatario sia chiamato a rispondere anche in assenza di coabitazione, che, invece, come visto, è un requisito necessario per l’art. 2048 del codice civile.
Al netto dell’astratta, ma difficilmente esercitabile, facoltà di impugnazione dell’ordinanza prefettizia in via amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dei privati, una responsabilità genitoriale come quella introdotta dal recente decreto sicurezza appare sin troppo generica e con conseguenze potenzialmente molto gravi sia dal punto di vista economico ma anche soprattutto se si considera che il prefetto può contestualmente segnalare al Tribunale per i Minorenni l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa con tutte le possibili pregiudizievoli conseguenze sulla famiglia segnalata.
Una maggiore tassatività nella descrizione delle condotte fonti della responsabilità de qua che sembrano poter non combaciare con quelle configurabili reato e/o concorso nello stesso e una più precisa individuazione dei soggetti ai quali tale responsabilità può essere imputata sarebbe auspicabile unitamente alla previsioni di maggiori spazi di controllo e contraddittorio.
Prescrizioni normative meno fumose permetterebbero di punire comportamenti concretamente illeciti e condotte effettivamente omissive dal punto di vista educativo e di doverosa vigilanza, scongiurando il rischio di colpire nel mucchio come una sorta di pesca a strascico che oltre ai pesciolini, colpevoli solo di essere presenti nei pressi del locus commissi delicti senza aver apportato alcun concreto contributo illecito, va a catturare anche i loro genitori colpevoli solo di avergli permesso di partecipare a legittime manifestazioni di protesta.
