La vacanza del Garante dei detenuti del Lazio non è una semplice disfunzione organizzativa. È una frattura nell’effettività amministrativa dei diritti fondamentali.
Dal 21 ottobre 2026 il Lazio è senza un Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il mandato di Stefano Anastasìa è terminato con la cessazione, il 21 ottobre, del periodo di prorogatio tecnica di quarantacinque giorni previsto per il Garante e i coadiutori; il Consiglio regionale non ha ancora eletto i successori. La procedura, tuttavia, era già stata avviata: il primo avviso, approvato con Determinazione n. A00474 del 4 giugno 2026 e pubblicato sul BuRL n. 46 del 9 giugno, fissava al 30 giugno il termine per le candidature. I termini sono stati riaperti con Determinazione del Segretario generale n. A00742 del 5 agosto, pubblicata sul BuRL n. 63 del 6 agosto, con scadenza definitiva al 5 settembre 2026. Secondo quanto riferito da una fonte giornalistica, sono pervenute ventitré candidature; la stessa fonte attribuisce all’ufficio del Garante la descrizione dei profili presentati come caratterizzati da «eccezionale qualificazione nella promozione e nella tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale».
Non siamo, dunque, di fronte a una procedura ancora da avviare o all’assenza di aspiranti. La presenza delle candidature, pur non anticipando la valutazione e la scelta spettanti al Consiglio regionale, rende urgente concludere l’iter. La prorogatio prevista dalla legge ha assicurato una continuità temporanea, ma il limite massimo di quarantacinque giorni non copre il periodo successivo se il successore non è eletto in tempo: dal 21 ottobre la carica è vacante e il titolare cessato non può esercitare le funzioni intestategli.
La questione non riguarda soltanto i tempi della politica o l’organizzazione interna di un’istituzione regionale. Riguarda le persone private della libertà personale, i loro familiari e i loro avvocati: persone per le quali la possibilità di essere ascoltate, di segnalare una violazione, di sottoporre un problema all’attenzione di un’autorità indipendente può rappresentare una componente essenziale della tutela dei propri diritti.
Quando si interrompe una garanzia, il diritto diventa più fragile
Il Garante regionale non sostituisce la magistratura, l’amministrazione penitenziaria o gli altri organi competenti. Svolge, tuttavia, una funzione specifica di promozione e tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. La legge regionale gli attribuisce compiti che investono, tra l’altro, la salute, la qualità della vita, l’istruzione, la formazione professionale, il reinserimento sociale e la promozione di interventi amministrativi e legislativi a tutela dei diritti (L.R. Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, artt.1 e 5).
La vacanza della carica non cancella questi diritti, né determina automaticamente la violazione di ciascuno di essi. Produce, però, una conseguenza istituzionale precisa: cessata la prorogatio e fino all’elezione dei successori, il Garante non è in carica e non può esercitare in proprio le funzioni che la legge gli attribuisce. La struttura amministrativa di supporto prevista dalla legge resta distinta dalla titolarità delle funzioni del Garante (L.R. Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, artt.2, comma 2-bis, e 4).
È lo stesso Anastasìa ad aver segnalato le possibili ricadute della vacanza: le istanze, le lettere e i reclami potrebbero non ricevere risposta a nome del Garante e potrebbe interrompersi l’esercizio dei pareri di sua competenza. Si tratta di effetti riferiti dal Garante uscente, non della prova che ogni attività amministrativa dell’ufficio sia cessata. La legge prevede pareri su atti amministrativi e legislativi, su richiesta degli organi regionali, e sulle proposte di provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza del Garante (L.R. Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, art. 5, comma 1, lettere f) e g-bis).
È possibile che i Garanti comunali di Roma e Civitavecchia e il Garante nazionale continuino a svolgere le funzioni loro proprie e offrano canali alternativi di ascolto e tutela. Ciò non comporta, in assenza di una specifica attribuzione normativa, la sostituzione del Garante regionale o il trasferimento delle sue funzioni: la loro attività non assicura quindi la continuità dell’organo regionale.
Il punto è proprio questo: un diritto può continuare a esistere nell’ordinamento e diventare, nello stesso tempo, più difficile da far valere nella realtà.
L’effettività amministrativa dei diritti fondamentali
È da questa frattura che occorre partire per ragionare sull’effettività amministrativa dei diritti fondamentali.
Il riconoscimento giuridico è indispensabile, ma non sufficiente. Un diritto deve poter essere esercitato attraverso procedure accessibili, istituzioni funzionanti, interlocutori identificabili e strumenti capaci di tradurre le garanzie formali in possibilità concrete di tutela.
L’effettività amministrativa riguarda proprio questa dimensione: la capacità dell’organizzazione pubblica di rendere concretamente fruibili i diritti che l’ordinamento riconosce, anche attraverso la continuità delle funzioni e dei presidi istituzionali predisposti per proteggerli.
Nel caso del Garante dei detenuti del Lazio, il problema non è l’assenza di una norma che riconosca i diritti delle persone private della libertà, né la mancanza di una legge che istituisca l’organo di garanzia. La legge regionale ha previsto una prorogatio temporanea, fino all’elezione dei successori e comunque non oltre quarantacinque giorni. Decorso tale limite senza la nomina, la carica resta vacante: viene meno la possibilità che il titolare eserciti le funzioni intestategli dalla legge, mentre la struttura amministrativa di supporto non coincide con l’organo e non ne assume automaticamente i compiti (L.R. Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, artt. 2, comma 2-bis, 4 e 5, con la prorogatio introdotta dalla L.R. Lazio 26 giugno 2026, n. 11, art. 34, comma 2).
Non si tratta di attribuire automaticamente a questa situazione una qualificazione giuridica di illegittimità che richiederebbe un esame specifico delle norme applicabili e degli atti adottati. Si tratta, però, di riconoscere la gravità istituzionale di una discontinuità che era possibile prevedere e alla quale occorre porre rimedio con urgenza.
La buona amministrazione non si misura soltanto nella correttezza dei singoli atti. Si misura anche nella capacità di organizzarsi affinché una funzione essenziale alla tutela dei diritti non rimanga priva del suo titolare proprio nel passaggio tra un mandato e quello successivo.
I diritti delle persone detenute non possono attendere i tempi della politica
La condizione detentiva rende questa questione particolarmente delicata. Chi è privato della libertà personale si trova in una situazione di dipendenza dall’organizzazione pubblica per una pluralità di aspetti essenziali della propria vita. La possibilità di segnalare criticità, ottenere ascolto e richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle proprie condizioni assume quindi un rilievo specifico.
La garanzia dei diritti non può essere affidata esclusivamente alla capacità individuale di trovare interlocutori alternativi, né può dipendere dalla disponibilità contingente di altre istituzioni a supplire alle funzioni rimaste scoperte.
La questione non è, dunque, soltanto quanto durerà la vacanza. È anche quale idea di tutela dei diritti si affermi quando la prorogatio, limitata dalla legge a quarantacinque giorni, non è sufficiente a coprire il tempo necessario per eleggere il successore.
Il Consiglio regionale del Lazio ha il compito di procedere all’elezione del nuovo Garante. L’urgenza della nomina non è una richiesta di cortesia istituzionale, né una semplice esigenza di efficienza: è una condizione necessaria per ripristinare la piena operatività di un presidio regionale di garanzia.
Occorre quindi procedere senza ulteriori ritardi, valorizzando le candidature già presentate e rendendo prioritaria la conclusione dell’iter. La vicenda dovrebbe inoltre indurre a valutare strumenti normativi e organizzativi che, nel rispetto della disciplina applicabile, rendano più efficace il raccordo tra la prorogatio temporanea già prevista e l’elezione del successore, così da ridurre il rischio di future interruzioni delle funzioni di garanzia.
Diritti senz’anima
Ho chiamato diritti senz’anima quei diritti che, pur riconosciuti dall’ordinamento, non trovano nelle procedure e nell’organizzazione pubblica le condizioni necessarie per essere concretamente esercitati.
La vicenda del Garante del Lazio mostra un’altra declinazione dello stesso problema. Qui non è una procedura informatica a ostacolare l’accesso a un diritto: è la carica del Garante, dopo la scadenza del periodo di prorogatio e prima dell’elezione del successore, a restare temporaneamente senza titolare. Questo può incidere sull’esercizio delle funzioni intestate al Garante, senza consentire di affermare, in assenza di ulteriori elementi, che l’intera struttura amministrativa sia inattiva.
Il diritto non scompare, ma il circuito della sua tutela si indebolisce. E quando a essere coinvolte sono persone che non possono liberamente sottrarsi al contesto nel quale si trovano, questa debolezza assume un peso ancora maggiore.
L’effettività amministrativa richiede, pertanto, che l’organizzazione pubblica non si limiti a istituire organi e riconoscere competenze, ma assicuri le condizioni perché possano operare in modo continuativo e tempestivo. Nel Lazio la legge contempla già una prorogatio del Garante e dei coadiutori, ma la limita a quarantacinque giorni; la vicenda mostra il rischio che si produca una discontinuità se i successori non sono eletti entro quel periodo. La continuità delle istituzioni di garanzia non è un elemento accessorio rispetto ai diritti: è una delle condizioni che consentono a quei diritti di non restare soltanto sulla carta (L.R. Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, art. 2, comma 2 -bis).
La vacanza del Garante dei detenuti del Lazio deve cessare al più presto. Ma sarebbe riduttivo considerare risolto il problema con la sola nomina del successore. La vicenda pone una domanda più ampia, che riguarda la responsabilità delle istituzioni: come evitare che una scadenza nota, una procedura già avviata e candidature già disponibili si traducano nell’interruzione di una funzione di tutela?
La risposta dovrebbe essere un principio semplice: la continuità della garanzia dei diritti deve essere considerata, fin dall’organizzazione delle procedure istituzionali, un obiettivo da assicurare e non un’esigenza da affrontare soltanto quando l’interruzione si è già verificata.
Perché i diritti fondamentali non vivono soltanto nelle leggi che li proclamano. Vivono anche nelle istituzioni che li ascoltano, li proteggono e li rendono effettivi. Quando queste istituzioni restano senza voce, il diritto rimane formalmente intatto, ma la persona che ne ha bisogno rischia di trovarsi più sola.
Ed è proprio allora che un diritto rischia di diventare, ancora una volta, un diritto senz’anima.
Fonti normative
- L.R. Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, artt.1, 2, 4 e 5: istituzione, durata e prorogatio dell’incarico, struttura amministrativa di supporto e funzioni del Garante.
- L. R. Lazio 26 giugno 2026, n. 11, art. 34, comma 2: inserisce la prorogatio di durata massima di quarantacinque giorni nella disciplina regionale del Garante.
- L.R. Lazio 8 giugno 2007, n.7, artt. 1, 2, 3, 10, 11, 12 e 16: interventi regionali a sostegno dei diritti della popolazione detenuta, nei campi della salute, del lavoro, della formazione e del trattamento.
- L. 26 Luglio 1975, n, 354, artt. 18 e 35: colloqui e corrispondenza con i garanti e facoltà di rivolgere loro istanze o reclami.
- Atti della procedura: Determinazione n. A00474 del 4 giugno 2026 e avviso pubblicato sul BuRL n. 46 del 9 giugno 2026; Determinazione del Segretario generale n. A00742 del 5 agosto 2026 e avviso pubblicato sul BuRL n. 63 del 6 agosto 2026, con scadenza delle candidature al 5 settembre 2026.
- Dato delle ventitré candidature e dichiarazione attribuita all’ufficio del Garante: fonte giornalistica (principali testate giornalistiche regionali e agenzie di stampa tra il 20 e il 21 ottobre 2026).
