La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 36572/2026 ha stabilito che la presenza virtuale è equiparabile a quella fisica soltanto se il mezzo tecnico consenta un rapporto comunicativo diretto e contestuale, tale da assicurare un contraddittorio immediato in condizioni di sostanziale parità
Preliminarmente si osserva che la sentenza predibattimentale impugnata concerne il delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., punito con la pena alternativa della reclusione o della multa, sicché rispetto al caso di specie trova applicazione il comma 6 dell’art. 554-quater cod. proc. pen. alla stregua del quale sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Consegue che il ricorso del Pubblico Ministero deve ritenersi legittimamente proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. che prevede l’impugnazione anche per vizi afferenti la motivazione, comunque declinati anche sotto il profilo della violazione di legge.
È innanzitutto fondato il primo motivo.
La sentenza impugnata ha basato la valutazione circa la presenza della persona offesa su una mera congettura, limitandosi ad affermare che non potesse escludersi che P.M. fosse presente al comizio o collegato alla diretta social.
La presenza dell’offeso, tuttavia, non può essere ricavata dall’assenza, nella querela, dell’indicazione delle modalità con le quali egli apprese l’offesa, né può essere semplicemente ipotizzata in assenza di un dato positivo emergente dagli atti.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti, fisicamente o virtualmente, l’offeso, i terzi e l’offensore; ove, invece, manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti privo della possibilità di replica immediata, si configura il delitto di diffamazione (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Rv. 284592-01; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502-01).
La presenza virtuale è dunque equiparabile a quella fisica soltanto se il mezzo tecnico consenta un rapporto comunicativo diretto e contestuale, tale da assicurare un contraddittorio immediato in condizioni di sostanziale parità (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Rv. 280814; Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Rv. 283541; Sez. 5, n. 5982 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284220-01).
Nel caso della diretta trasmessa su una piattaforma social, deve distinguersi il flusso audiovisivo, ordinariamente unidirezionale dall’autore verso gli utenti, dagli strumenti accessori di reazione o commento.
La mera possibilità per lo spettatore di inserire un commento scritto non realizza, di per sé, un rapporto diretto con l’offensore né un contraddittorio immediato ed effettivo.
In tal senso si è espressa Sez. 5, n. 29458 del 05/06/2025, Rv. 288503-01, con riguardo a un video TikTok seguito in diretta da remoto (che ha ribadito che integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la condotta dell’agente che pubblica sul profilo “TikTok”, a lui riconducibile, un video contenente espressioni offensive al quale il destinatario abbia assistito “in diretta da remoto”, e rimasto presente per più tempo sulla piattaforma digitale, in quanto la possibilità di inserire “commenti” non assicura alla vittima un rapporto diretto con l’offensore, né un contraddittorio immediato e in forme idonee ad assicurare una sostanziale “parità delle armi”).
La trasmissione audiovisiva ordinaria non assicura, per il solo fatto della visione e della facoltà di commentare, quell’interlocuzione diretta e paritaria richiesta per configurare la presenza virtuale dell’offeso.
Conseguentemente, fermo restando che la sentenza non ha saputo individuare elementi concreti dai quali far discendere anche solo il dubbio circa la partecipazione della persona offesa alla “diretta” incriminata, nemmeno la circostanza risulta decisiva nella misura in cui il giudice del merito non ha evidenziato da quale elemento avrebbe ricavato l’eventuale convinzione che gli utenti della trasmissione fossero facoltizzati ad interloquire in tempo reale.
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che la semplice possibilità, per chi segue la diretta, di inserire commenti scritti non realizza quella «presenza virtuale» dell’offeso che degrada il fatto nell’ingiuria depenalizzata.
