Un camionista presenta una denuncia di smarrimento del tachigrafo che dopo alcuni anni verrà trovato nella sua disponibilità dalla polizia intervenuta a seguito di un incidente stradale.
La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente il delitto di simulazione di reato, in quanto l’imputato, a mezzo della falsa denuncia di smarrimento della carta tachigrafica, ha «implicitamente ipotizzato che ignoti abbiano potuto rubare o ricevere illecitamente la carta asseritamente smarrita» (pag. 7 della sentenza di primo grado).
La Corte di appello di Napoli ha confermato questa qualificazione richiamando, come il Tribunale di Avellino, la giurisprudenza sulla idoneità ad integrare il delitto di calunnia della falsa denuncia di smarrimento di un assegno consegnato in pagamento.
La condanna per simulazione di reato non è condivisa dalla cassazione sezione 6 che con la sentenza numero 35701/2026 precisa quanto segue:
L’assimilazione della ‘falsa denuncia di smarrimento del tachigrafo a quella dell’assegno consegnato in pagamento è errata.
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un’obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un’accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l’apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d’ufficio, a carico di persona determinata (ex plurimis: Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 – 01); infatti, tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall’art. 368 cod. pen. vi sono, infatti, oltre a quello di cui all’art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione (Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Galletti, Rv. 266534 – 01).
La denuncia di smarrimento della carta tachigrafica non può, invece, integrare il delitto di simulazione di reato, in quanto non segnala all’autorità giudiziaria la commissione di alcun reato e non determina l’apertura di alcuna indagine penale.
Nel delitto di simulazione di reato, del resto, la denuncia deve avere ad oggetto un fatto che, se fosse stato realmente commesso, costituirebbe un delitto (art. 367 cod. pen.) o una contravvenzione (art. 370 cod. pen.).
La falsa denuncia di smarrimento della carta tachigrafica integra, invece, il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., in quanto, pur non provocando l’apertura di alcuna investigazione, ha una indubbia efficacia probatoria nel legittimare il denunciante a chiedere una nuova carta. L’art. 29, par. 4, del Regolamento CE – 04/02/2014 – n. 165 (Tachigrafi nel settore trasporto su strada), sancisce, infatti, l’obbligo, in caso di smarrimento del tachigrafo, di denunciare l’accaduto entro sette giorni e chiederne la sostituzione all’autorità competente.
Secondo questa disposizione, infatti, «in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale.
Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo».
La denuncia di smarrimento costituisce, dunque, prova della verità della perdita della disponibilità del tachigrafo e costituisce il presupposto necessario per avviare un procedimento amministrativo volto al rilascio del duplicato.
Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ritiene integrato il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. per effetto della falsa denuncia di un documento, quando la denuncia abiliti al rilascio di un duplicato. Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, perché l’attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale e ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Puiu, Rv. 281044; Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740 – 01); parimenti, integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l’ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l’obbligo di presentare denunzia (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, A., Rv. 274017 — 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. Unite n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; SU, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 212782, entrambe con riferimento a false denunce di smarrimento di un assegno bancario ricevuta a verbale da ufficiale di polizia giudiziaria; cfr., da, ultimo, Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110, in applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretti di risparmio al portatore ricevuta a verbale dalla polizia giudiziaria).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente e comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per la rideterminazione della pena, sulla base della diversa qualificazione del fatto accertato.
Alla stregua dei rilievi che precedono, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 483 cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato di cui al capo a), con rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati.
