Revisione e nuove metodiche per l’esame fonico che utilizzano software di confronto e sfruttano l’intelligenza artificiale: la cassazione indica i requisiti minimi (Riccardo Radi)

Two sound engineers work at a mixing console while a vocalist records behind glass.

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 29015/2026 ha stabilito che in tema di perizia, è vero che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche.

Nel caso in esame, viene enunciato il carattere più evoluto delle nuove metodiche per l’esame fonico di cui i periti si sarebbero avvalsi, ricorrendo a software di confronto che sfruttano l’intelligenza artificiale ovvero basandosi su rilevazione comparative di dati biometrici.

La Suprema Corte sottolinea che le indicazioni del ricorrente sono del tutto vaghe, siccome prive di un reale contenuto informativo sia in ordine alle metodologie effettivamente adoperate ed alla loro affidabilità scientifica, (essendosi fatto riferimento a metodiche che “sfruttano l’intelligenza artificiale”), che al loro carattere realmente innovativo quanto alla comparazione di dati biometrici.

Pertanto, in applicazione del principio enunciato all’inizio del post, la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l’istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità del metodo osservato in perizia, né in ordine alla capacità di quest’ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità del metodo tecnico osservato.

Principio già espresso dalla cassazione Sez. 6 n. 13930 del 14/2/2017, Sparapano, Rv. 269460 — 01.

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