Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1363 del 18 ottobre 2026 (allegata al post), si è pronunciato in merito alla responsabilità penale del datore di lavoro e del preposto di fatto in relazione all’evento morte per suicidio di un lavoratore dipendente con mansioni di autista, vittima di condotte vessatorie e di condizioni lavorative usuranti, affrontando i profili giuridici concernenti la sussistenza dei reati di atti persecutori, della morte come conseguenza di altro delitto e dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
La pronuncia ribadisce che il datore di lavoro non può invocare a propria discolpa la mancata conoscenza di una situazione di disagio psichico quando tale deficit conoscitivo costituisce l’effetto diretto delle omissioni prevenzionistiche addebitate, difettando un corretto assetto organizzativo che avrebbe dovuto consentirne l’emersione.
La carenza di idonei presidi non si tramuta, per effetto di un’inversione logica della regola cautelare, nella ragione per escludere la prevedibilità in concreto dell’evento, integrando invece un’ignoranza non scusabile idonea a fondare il rimprovero a titolo di colpa.
Sul piano degli obblighi di prevenzione, la mera predisposizione di un canale di segnalazione per il dipendente non esaurisce l’obbligo di monitoraggio dei conflitti e delle molestie, richiedendo strumenti periodici di verifica e il coinvolgimento attivo dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza.
Le condotte vessatorie del preposto, inoltre, non escludono la responsabilità colposa del datore di lavoro qualora siano state agevolate dalle omissioni organizzative, concretizzando proprio il rischio che il datore era tenuto a prevenire e neutralizzare. In punto di valutazione dei carichi di lavoro, la circostanza che orari, chilometri e giorni lavorativi fossero formalmente in linea con quelli degli altri dipendenti non riveste valore liberatorio, confermando piuttosto l’omessa considerazione delle specifiche esigenze e vulnerabilità del lavoratore.
Ai fini dell’accertamento della prevedibilità in concreto del suicidio, l’omessa valutazione dello stress lavoro-correlato non opera in via automatica, ma richiede la verifica di manifestazioni riconoscibili di grave sofferenza psichica, della loro conoscibilità e di un contesto caratterizzato da vessazioni, carichi insostenibili, isolamento o conflitti protratti, escludendo un’analisi circoscritta al solo segmento temporale antecedente all’evento e imponendo una ricostruzione unitaria della progressione causale.
Infine, la mancata previsione del gesto autolesivo da parte dei sanitari non esclude la prevedibilità esigibile dal datore di lavoro, il cui parametro di raffronto va individuato nell’agente modello calcolato alla luce degli obblighi di valutazione, organizzazione, prevenzione e vigilanza propri della qualifica rivestita.
