La distinzione tra procedibilità a querela di parte e procedibilità d’ufficio nel reato di furto (art. 624 c.p.) continua a essere al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale, specie dopo la riperimetrazione operata dalla Riforma Cartabia .
Con la recentissima sentenza n. 36880 depositata il 21 ottobre 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (allegata al post) è tornata a chiarire i confini dell’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) nell’ipotesi di sottrazione indebita di energia elettrica.
La vicenda trae origine dal proscioglimento pronunciato dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di un’imputata accusata di furto di energia elettrica. I giudici di secondo grado avevano dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7 c.p. Secondo la tesi della Corte d’Appello, la sottrazione avvenuta mediante manomissione del contatore (e non tramite un allaccio diretto alla rete pubblica) implicava che l’energia elettrica si trovasse già nella disponibilità e al servizio dell’utente, non essendo più in transito nella rete di distribuzione pubblica. Di conseguenza, venendo meno la destinazione al pubblico servizio, il fatto doveva ritenersi perseguibile unicamente a querela di parte.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, censurando l’erronea applicazione della legge penale.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno riaffermato una serie di principi cardine:
- Il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (sotto il profilo delle cose destinate a pubblico servizio) rimane sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto dal D.Lgs. 150/2022, restando procedibile d’ufficio.
- L’irrilevanza della modalità tecnica: Non occorre distinguere se l’illecito sia stato compiuto mediante allacciamento abusivo a monte o attraverso l’alterazione del misuratore dei consumi. L’attenzione non va posta sul contatore , mero strumento di misurazione , bensì sulla natura del bene immateriale “energia” e sul nesso funzionale che la lega all’infrastruttura di erogazione.
- La ratio del maggior disvalore penale risiede nella destinazione del bene energia e delle risorse organizzative/materiali alla fruizione della generalità dei consociati. L’energia sottratta viene distolta da questa destinazione finale pubblica, la quale permane identica sia in caso di allaccio abusivo diretto, sia in caso di alterazione del contatore.
La decisione si pone in piena continuità con il consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. IV, n. 35426/2025; Cass. Sez. V, n. 8122/2026), superando definitivamente formalismi legati al punto d’innesto del fraudolento prelievo.
Trattandosi di reato perseguibile d’ufficio, l’azione penale prescinde totalmente dalla presentazione della querela da parte della società erogatrice.
