Riqualificazione del reato e limiti all’interesse a impugnare della parte civile (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 35780/2026 ha sottolineato che la parte civile non ha interesse a proporre ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di appello che, a seguito di riqualificazione giuridica del fatto di reato, abbia prosciolto l’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a mancanza di querela e revocato le statuizioni civili, qualora non contesti la riqualificazione compiuta, poiché può far valere la sua pretesa nel processo civile di danno, senza subire alcun apprezzabile pregiudizio, in quanto in detto processo le decisioni pronunciate nel giudizio penale costituiscono documentazione utilizzabile dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova.

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