L’avvocato non deve cedere alle provocazioni altrui e deve essere una sorta di monaco buddista e in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, la cui rilevanza deontologica non è esclusa neppure dalla provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese, dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 249/2026 ha ricordato che l’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 e 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p..
Con ulteriore motivo il ricorrente deduce la sussistenza delle scriminanti del diritto di difesa, della veridicità dei fatti e della provocazione altrui: egli si sarebbe limitato ad una “…lineare, forte e pertinente attività difensiva costituzionalmente prevista e garantita all’indagato in ogni stato e grado del processo”, reagendo ad altrui soprusi per gravi fatti rivelatisi veritieri.
Ricorda il CNF che esiste in capo al professionista un preciso dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni che non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa e che comporta che le espressioni sconvenienti ed offensive assumano rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dal contesto in cui è usata e dalla veridicità dei fatti che hanno dato occasione di porre in essere la condotta.
Come precisano le Sezioni Unite nella sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021, “Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta.
Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti”.
Anche la tesi dell’esercizio legittimo del diritto di critica per le condotte appare al CNF fallace, in quanto la libertà di manifestare la propria opinione critica sull’operato altrui trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti di quanti si relazionino con l’avvocato, tanto più nell’espletamento di pubbliche funzioni. In ogni propria condotta l’avvocato non può prescindere dalla dignità e dal decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, la cui rilevanza deontologica non è esclusa neppure dalla provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese, dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (tra le molte, C.N.F. sentenza n. 107 del 27 marzo 2024). Il ricorrente eccepisce anche il difetto e/o l’illogi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026
