La corte di merito si era soffermata sul dato formale ed aveva condannato l’imputato perché non aveva richiesto la revoca dell’assegno previsto dalle condizioni di separazione così adagiandosi su un argomento sterotipato e senza tenere in considerazione la ratio dell’istituto civile dell’assegno e dell’obbligo di mantenimento del genitore separato e/o divorziato a favore dei figli.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 36823 del 20 ottobre 2026 ha stabilito che non può essere condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che pur essendo ancora tenuto al mantenimento, non versa l’assegno al figlio che, ormai, lavora.
La Suprema Corte richiama l’ordinanza della cassazione Civile Sez. 1 Num. 25535 Anno 2025 che ha sottolineato che l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI, 15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773; 2023 nr 3769).
E’ stato chiarito infatti, nell’ambito di tale orientamento, che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev’essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016, n. 12952; Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088).
E’ stato altresì precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761).
