La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 32649/2026,in tema di stupefacenti, ha sottolineato che la nozione di abitualità della condotta, prevista dall’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come inserito dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, postula una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone una condotta non meramente episodica, senza raggiungere il grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità.
Ricordiamo quanto stabilito dalla cassazione sezione 6 con la sentenza 149/2025: “in tema di stupefacenti, l’elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, non coincide con la mera sussistenza di almeno un precedente specifico, potendo essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell’attività illecita.
In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente”.
