Stalking e diritto del minore alla bigenitorialità: divieto di avvicinamento alla vittima ed estensione al figlio, la cassazione puntualizza (Riccardo Radi) 

Child touching a glass door while two adults stand outside in rain

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 36744 del 19 ottobre 2026 ha stabilito che il diritto del minore alla bigenitorialità, funzionale allo sviluppo armonioso della sua personalità, comporta che, nell’estendere allo stesso la misura del divieto di avvicinamento di un genitore all’altro, vengano indicate in maniera puntuale le ragioni che conducono a ritenere recessivo tale diritto ovvero precisato che il divieto non è in sé ostativo ad una frequentazione tra genitore e figlio, con regolamentazione rimessa al giudice civile competente, che potrà tenere conto, anche con l’ausilio dei servizi sociali, dell’esigenza di evitare contatti tra il reo e la persona offesa, dovendo peraltro effettuare dette valutazioni con la rapidità necessaria a tutelare il superiore interesse del minore.

La cassazione conferma il principio pur con le puntualizzazioni che seguono rispetto alle ragioni e alla portata del divieto di avvicinamento del ricorrente al figlio minore e alle conseguenze che ne derivano rispetto alla possibilità di frequentazione tra padre e figlio.

In termini generali, la cassazione ha affermato che il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato (tra le altre, Sez. 5, n. 40881 del 18/11/2025, Rv. 289073; Sez. 6, n. 6563 del 30/01/2020, Rv. 278346, in una fattispecie nella quale l’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche alla figlia minorenne con questa convivente, in tal modo impedendo all’indagato di mantenere rapporti con la propria figlia, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze ed indicando il nominativo della minore nel solo dispositivo).

L’estensione della misura del divieto di avvicinamento nei confronti di soggetti terzi deve, tuttavia, essere valutata e motivata in modo particolarmente rigoroso quando tale misura può interferire sulla continuità dei rapporti di un minore con uno dei genitori.

Di regola, infatti, deve avere preminente considerazione il diritto alla bigenitorialità, sancito sul piano normativo dall’art. 337-ter cod. civ. e che in via sistematica si colloca all’interno del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 CEDU e, pertanto, di rilievo costituzionale per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost.

La bigenitorialità deve essere intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del bambino, onde garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive, riflesso del dovere di solidarietà tra genitori, secondo una logica improntata alla condivisione in vista del superiore e preminente interesse del figlio.

Quello del minore è, infatti, un diritto essenzialmente relazionale e la relazionalità è propria e intrinseca alla natura fondamentale dei diritti, tra cui quello del minore alla realizzazione del suo best interest. Il minore, invero, non è un “atomo isolato”, che possa immaginarsi staccato e scisso dal complessivo sistema di relazioni familiari che, come una rete, lo rendono compartecipe di tutta una serie di legami esistenzialmente significativi. E la rete richiama l’idea di centralità dell’interesse del minore, di un interesse cioè che si colloca al centro del sistema con tutti gli altri interessi disponentisi a forma di raggiera intorno a questo centro per restare con esso in rapporto di relazione permanente.

Nondimeno, come posto in rilievo anche nella recente giurisprudenza delle Sezioni civili, il miglior interesse del minore, inteso come individuazione della soluzione ottimale idonea a garantire nelle concrete circostanze del caso il suo benessere psicofisico ed i suoi diritti, è il punto di arrivo di un procedimento in cui si opera un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, ancorché appartenenti a diversi soggetti, sicché in nome del diritto alla bigenitorialità non può essere sacrificato il diritto del minore ad una sana ed armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale (Sez. 1 civ., n. 23139 del 14/07/2026).

Inoltre, non può trascurarsi di considerare che la misura del divieto di avvicinamento, ove estesa al minore per condotte di rilevanza penale di un genitore in danno del solo genitore collocatario, non è volta ad impedire il diritto di visita/frequentazione, bensì ad evitare che l’indagato possa reiterare la condotta recandosi presso l’abitazione della persona offesa, sicché, ove lo stesso intenda incontrare il minore può rivolgere, alla stregua di quanto correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, apposita domanda in sede civile per la diversa regolamentazione del diritto di visita del minore, che potrebbe essere realizzata anche in forma protetta e, al limite, anche tramite servizi sociali (Sez. 5, n. 45686 del 06/10/2015, § 2.3). Né, come assume il ricorrente, questo assetto può pregiudicare per lungo tempo la prosecuzione dei suoi rapporti con il figlio minore in quanto, laddove ne ricorrano i presupposti, le autorità preposte dovranno, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, attivarsi con la massima sollecitudine possibile (Corte europea dei diritti dell’uomo, R.B. e M.C. c. Italia, 22 aprile 2021).

Si deve, in definitiva, affermare il principio per il quale il diritto del minore alla bigenitorialità, funzionale allo sviluppo armonioso della sua personalità, comporta che, nell’estendere allo stesso la misura del divieto di avvicinamento di un genitore all’altro, vengano indicate in maniera puntuale le ragioni che conducono a ritenere recessivo tale diritto ovvero precisato che il divieto non è in sé ostativo ad una frequentazione tra genitore e figlio, con regolamentazione rimessa al giudice civile competente, che potrà tenere conto, anche con l’ausilio dei servizi sociali, dell’esigenza di evitare contatti tra il reo e la persona offesa, dovendo peraltro effettuare dette valutazioni con la rapidità necessaria a tutelare il superiore interesse del minore.

Nella fattispecie per cui è processo il Tribunale del Riesame si è mosso in sintonia con i superiori assunti motivando la conferma del divieto di avvicinamento del B al figlio minore sia per la circostanza che proprio l’esigenza di mantenere un rapporto con lo stesso era strumentalizzata per le condotte persecutorie provvisoriamente ascrittegli, sia perché la tenera età del bambino avrebbe comportato, in assenza di una puntuale regolamentazione idonea ad escluderli, rapporti del ricorrente con la vittima. Al contempo, tuttavia, l’ordinanza impugnata ha sottolineato che l’indagato può rivolgersi al giudice competente affinché, anche con l’ausilio dei servizi sociali, possa essere ripristinato il rapporto con il figlio minore.

La decisione censurata ha pertanto compiuto un congruo bilanciamento tra il principio di bigenitorialità – e dunque il diritto del bambino, corrispondente di norma al best interest dello stesso, a mantenere un rapporto con il padre funzionale allo sviluppo della sua personalità – e l’esigenza di tutelare la vittima del reato, rimettendo al giudice competente l’individuazione di modalità di frequentazione tra padre e figlio che impediscano al primo di reiterare condotte persecutorie in danno della madre.

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