La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 31583/2026, in tema di delitto di atti persecutori, ha stabilito che la mancata comparizione del querelante all’udienza per la quale è stato citato in qualità di testimone non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall’art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., poiché detta forma di remissione è incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.
