La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 32110/2026 ha stabilito, in tema di truffa contrattuale, che qualora le differenze tra la prestazione pattuita e quella eseguita siano tali da aver integrato un “aliud pro alio”, il danno patrimoniale coincide con l’intero esborso economico sostenuto dalla persona offesa in esecuzione del contratto fraudolentemente concluso, poiché l’estraneità del bene consegnato al programma negoziale concordato tra le parti ed il mancato conseguimento dello scopo perseguito dall’acquirente escludono che possa essere riconosciuta qualsivoglia residua utilità alla prestazione ricevuta, non consentendo di procedere ad una valutazione differenziale del bene consegnato rispetto a quello convenuto.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la confisca dell’intero importo corrisposto, senza deduzione dei costi sostenuti dall’autore della condotta criminosa nell’eseguire la prestazione diversa da quella pattuita.
