Dichiarazioni dell’indagato non verbalizzate: inutilizzabilità patologica anche con il consenso delle parti (Marco Pizzinelli)

Police officer writing as a man sits nearby; poster reads “Diritti dell’Arrestato”

Le dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, se non ritualmente verbalizzate e sottoscritte, sono affette da inutilizzabilità patologica, anche quando vengano riportate nella comunicazione di notizia di reato acquisita in dibattimento con il consenso delle parti.

È il principio ribadito dalla Prima Sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 36332 del 15 ottobre 2026 (allegata al post), che chiarisce il diverso regime delle dichiarazioni disciplinate dall’art. 350 c.p.p., distinguendo tra informazioni assunte dagli investigatori e dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato.

La vicenda riguardava il rinvenimento di un Taser occultato all’interno di un’autovettura. Il conducente, al quale i Carabinieri avevano chiesto spiegazioni, avrebbe dichiarato di avere acquistato l’arma per difesa personale. Tale affermazione, tuttavia, non era stata verbalizzata né sottoscritta, ma soltanto riportata nella comunicazione di notizia di reato, successivamente utilizzata dai giudici di merito per affermarne la responsabilità.

La Cassazione censura questa conclusione, ricostruendo le diverse ipotesi previste dall’art. 350 c.p.p.

Le sommarie informazioni disciplinate dai commi 1-4 sono assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria con le garanzie previste dall’art. 64 c.p.p. e con la necessaria presenza del difensore.

Diversamente, le informazioni assunte sul luogo o nell’immediatezza del fatto, ai sensi del comma 5, possono essere raccolte eccezionalmente anche senza il difensore, quando ricorrano le specifiche esigenze di urgenza previste dalla norma. Il successivo comma 6 ne vieta espressamente la documentazione e l’utilizzazione: si tratta, pertanto, di un’ipotesi di inutilizzabilità patologica.

Le dichiarazioni spontanee previste dal comma 7, invece, sono quelle rese dall’indagato per propria libera iniziativa, senza coercizioni o sollecitazioni degli investigatori. La loro inutilizzabilità è fisiologica: non possono essere utilizzate nel dibattimento, ma sono utilizzabili nelle indagini preliminari, nel procedimento cautelare e nel giudizio abbreviato.

La distinzione assume particolare rilievo quando le dichiarazioni, pur qualificate come spontanee, non siano state ritualmente documentate.

Sul punto, la Suprema Corte ribadisce che le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili nelle indagini e nei riti a prova contratta soltanto se verbalizzate ai sensi degli artt. 350, comma 7, e 357, comma 2, c.p.p.

Non è necessario un verbale autonomo, potendo essere inserite anche in un verbale di perquisizione o sequestro, ma è indispensabile che l’atto sia formalmente riferibile al dichiarante e da questi sottoscritto.

L’omessa verbalizzazione e sottoscrizione impedisce infatti di verificarne l’effettiva spontaneità e ne determina la sostanziale inesistenza processuale, con conseguente inutilizzabilità patologica del contenuto riprodotto in un atto unilateralmente redatto dalla polizia giudiziaria.

Tale vizio non può essere sanato dal consenso delle parti all’acquisizione dell’atto, né aggirato attraverso la testimonianza indiretta degli operanti, alla luce del divieto previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p.

Nel caso concreto, la Cassazione individua due autonome ragioni di inutilizzabilità: la formula utilizzata dai Carabinieri, “chiesta spiegazione … ha riferito …”, dimostrava che le dichiarazioni erano state sollecitate e non spontaneamente rese; inoltre, mancavano sia la verbalizzazione sia la sottoscrizione dell’indagato.

Ne consegue che la parte della comunicazione notizia di reato che riporta le dichiarazioni dell’indagato, poi imputato e ora ricorrente, è affetta da inutilizzabilità patologica e non può essere utilizzata ai fini della decisione per cui deve essere espunta dal compendio probatorio.

L’eliminazione di tale elemento rendeva manifestamente illogica la motivazione relativa all’attribuzione della detenzione dell’arma all’imputato, determinando l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

La pronuncia riafferma così un principio fondamentale: la comunicazione di notizia di reato non può sostituire la rituale verbalizzazione delle dichiarazioni dell’indagato, né il consenso delle parti può rendere utilizzabile una prova acquisita in violazione dei divieti processuali.

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