Coltivazione domestica di cannabis per uso terapeutico: niente misura cautelare senza indici di spaccio (Corrado Politi)

Two workers tending flowering cannabis plants in an indoor cultivation facility

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota del collega Corrado Politi, in riferimento all’ordinanza del GIP di Reggio Calabria del 17 ottobre 2026 che in tema di coltivazione domestica di cannabis (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990), ha stabilito che la presenza di un impianto attrezzato (illuminazione a LED, aerazione, fertilizzanti) e di scorte pari a circa 620 grammi esclude la coltivazione “minima” e rudimentale che, secondo le Sezioni Unite n. 12348/2020, resta fuori dalla norma penale; ciò basta a fondare i gravi indizi e la convalida dell’arresto.

Tuttavia il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. non può desumersi dalla sola gravità astratta del reato né dalle caratteristiche materiali della coltivazione, ma richiede dati individualizzanti, specifici e attuali.

Va pertanto rigettata la richiesta di arresti domiciliari quando: manchino indici di inserimento nel mercato (bilancini, bustine, termosaldatrici); l’indagato abbia collaborato fin dal controllo e documentato la finalità terapeutica, le prescrizioni mediche e gli acquisti; sia stabilmente occupato e privo di precedenti specifici; il sequestro dell’intera attrezzatura abbia neutralizzato la coltivazione, la cui ripresa richiederebbe nuovi e non immediati investimenti.

La misura è inoltre inadeguata quando la condotta, svolta interamente in casa con beni acquistati online, non sia agevolata dalla libertà di movimento che la misura comprimerebbe.

Il caso

Un lavoratore di 45 anni, incensurato per reati in materia di stupefacenti, viene fermato dai Carabinieri a Reggio Calabria il 15 ottobre 2026 mentre si reca al lavoro. In uno zaino in auto ci sono cinque spinelli da circa un grammo ciascuno.

Nella perquisizione domiciliare, che lo stesso indagato agevola indicando il proprio domicilio effettivo, vengono trovate: – tre piccole serre mobili, una con cinque piante in crescita e una con sei arbusti già essiccati;– circa 620 grammi di marijuana suddivisi in numerosi barattoli e contenitori;– lampade LED, ventilatori, condotti di aerazione, timer, una pompa e fertilizzanti.

Non vengono trovati bilancini, bustine né strumenti per il confezionamento.

L’uomo viene arrestato e posto agli arresti domiciliari; il PM chiede la convalida e l’applicazione della stessa misura.

In udienza l’indagato spiega di soffrire da anni di una patologia dolorosa cronica, per la quale gli era stata prescritta cannabis terapeutica.

Il costo, oltre 300 euro a settimana a fronte di uno stipendio di circa 1.500 euro mensili, lo aveva spinto a coltivarla da sé.

Produce prescrizioni mediche, buste paga e le fatture di tutte le attrezzature (700-800 euro in tutto). La convalida e i gravi indizi

Il GIP convalida l’arresto: c’era flagranza, i termini sono stati rispettati e si tratta di un’ipotesi di arresto obbligatorio. Sui gravi indizi, il giudice distingue.

I cinque spinelli in auto sono ritenuti destinati al consumo personale durante la giornata lavorativa. La coltivazione domestica, invece, resta penalmente rilevante.

Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 12348/2020: il reato sussiste se la pianta è del tipo vietato e può giungere a maturazione, ma sono escluse le coltivazioni domestiche minime, con tecniche rudimentali, poche piante, prodotto modestissimo e nessun indice di destinazione al mercato.

Qui, secondo il GIP, mancano i primi requisiti: l’impianto di luci, aerazione e concimazione consentiva una piccola produzione intensiva, e lo stesso indagato ha ammesso di averlo perfezionato nel tempo per avere scorte trimestrali.

La conclusione è però temperata: il quadro “merita approfondimenti”, perché manca proprio l’ultimo requisito, cioè ogni segno di immissione sul mercato, e la documentazione prodotta sostiene la tesi difensiva.

Perché la misura è stata rigettata Il cuore della decisione è qui: il GIP rigetta la richiesta di arresti domiciliari e dispone la liberazione dell’indagato.

Il pericolo di reiterazione, ricorda il giudice, va fondato su dati concreti e attuali sulla persona, non sulla gravità astratta del reato o sull’entità della coltivazione. Gli elementi valorizzati sono cinque:

1 Collaborazione immediata. L’indagato non ha nascosto nulla, ha indicato il domicilio effettivo diverso dalla residenza e ha accompagnato i militari.

2 Ammissione e resipiscenza. In udienza ha riconosciuto l’illiceità e dichiarato di voler tornare alla cannabis legale, con riscontri documentali.

3 Radicamento sociale. Lavoro stabile documentato dalle buste paga e assenza di precedenti specifici (solo un reato fiscale).

4 Neutralizzazione della coltivazione. Il sequestro di piante, serre e attrezzature rende impossibile la semplice prosecuzione: ricominciare richiederebbe nuovi acquisti e nuove iniziative.

5 Effetto dissuasivo. Arresto e procedimento hanno già reso chiare le conseguenze di una nuova violazione.

Infine, la misura sarebbe comunque inadeguata: la condotta si è svolta tutta in casa, con beni comprati online, e non dipendeva dalla libertà di movimento che gli arresti domiciliari limiterebbero.

Il commento

La pronuncia conferma un principio di garanzia spesso trascurato nella prassi: l’arresto in flagranza non porta automaticamente a una misura cautelare. Anche davanti a una coltivazione attrezzata, la libertà personale si comprime solo se la pericolosità è dimostrata in concreto.

Decisiva è stata la strategia difensiva: produrre subito, già all’udienza di convalida, prescrizioni mediche, fatture d’acquisto e buste paga ha dato riscontro alle dichiarazioni dell’indagato e ha orientato la valutazione del giudice.

Resta aperta la partita sul merito.

La difesa ha sostenuto con memoria che il fatto, pur tipico, sia inoffensivo in concreto: non è noto il principio attivo (THC) ricavabile dalle piante e non vi è alcuna finalità diversa da quella terapeutica. Lo stesso GIP riconosce che la documentazione richiede ulteriori verifiche proprio su responsabilità e offensività.

Riferimenti

– Artt. 81, comma 2, c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990– Artt. 272, 274, comma 1, lett. c), 386 e 391 c.p.p.

– Cass., Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020 (coltivazione domestica minima)

– Cass., Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 19/02/2021 (undici piantine senza impianti di illuminazione e irrigazione)

– Trib. Reggio Calabria, Sez. GIP, ordinanza di convalida dell’arresto e di rigetto della misura cautelare, 17 ottobre 2026

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