La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 36105/2026 ha sottolineato che l’ampia locuzione impiegata dal Legislatore, “condotta susseguente al reato” consente al giudice di valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, e in grado di incidere sulla misura dell’offesa, quali le restituzioni, il risarcimento del danno, anche non integrale, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l’accesso a programmi di giustizia riparativa, l’intervenuto adempimento dell’obbligo tributario mediante l’integrale pagamento del debito erariale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la condotta riparatoria attesa la natura “meramente simbolica” dell’offerta risarcitoria, vieppiù negativamente apprezzata perché “fatta a distanza di tempo dai fatti e per giunta solo dopo la convocazione nel giudizio penale”, modalità ritenute, anzi, strumentali ad ottenere un esito più favorevole del giudizio in corso.
Si tratta di una conclusione non condivisibile.
L’art. 131-bis cod. pen., come noto, prevede ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01).
In sede di annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 febbraio 2025, la Seconda Sezione penale della cassazione aveva rilevato, per quanto di interesse in questa sede, che la Corte territoriale non aveva valutato il comportamento post delictum dell’imputato, ovvero il risarcimento tardivo, elemento, questo, divenuto rilevante con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199, applicabile, retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto norma “sostanziale di favore”, al caso in esame anche se sopravvenuta rispetto alla consumazione del reato per cui si procede, risalente al 31 luglio 2020.
Risultava in atti, infatti, che l’imputato, in data 7 ottobre 2024, aveva manifestato alla persona offesa la sua intenzione di risarcire il danno, dichiarazione alla quale, a seguito di disponibilità della persona offesa di accettare un risarcimento pari a cento euro, aveva fatto seguito un bonifico, attestante il ricevimento della somma indicata.
La genericità della previsione della disposizione di cui all’art. 131- bis cod. pen., che richiama il comportamento susseguente al reato, non consente di valutare, per escluderne tout court la rilevanza, le eventuali condotte risarcitorie intraprese dall’imputato secondo i parametri di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., ai quali ha fatto evidente riferimento la sentenza impugnata.
Tale disposizione richiede che prima del giudizio, sia riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso.
La giurisprudenza di legittimità ha già precisato che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 – 01).
Il riferimento alla “condotta susseguente al reato”, quale indice per valutare la tenuità dell’offesa, è, dunque, ampio, come evidenzia la stessa Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2000, in cui si spiega che «si è così inteso non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte post delictum, potrà d’altra parte fare affidamento su una locuzione elastica – “condotta susseguente al reato” – ben nota alla prassi giurisprudenziale».
L’ampia locuzione impiegata dal legislatore consente al giudice di valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, e in grado di incidere sulla misura dell’offesa, quali le restituzioni, il risarcimento del danno, anche non integrale, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l’accesso a programmi di giustizia riparativa, l’intervenuto adempimento dell’obbligo tributario mediante l’integrale pagamento del debito erariale (v. Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175).
La condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell’art. 131- bis cod. pen., non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma primo, cod. pen. (ossia la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo; l’intensità del dolo o della colpa): elementi tutti che, nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa.
La introduzione del criterio della valutazione della condotta susseguente al reato che ha riguardato l’art. 131-bis cod. pen. corrisponde, infine, alla ratio del potenziamento di forme di giustizia lato sensu riparativa, ratio che costituisce il trait d’union dei vari interventi apportati dal d. Igs. n. 150 cit., in materia.
La sentenza impugnata, da qui la sua erroneità, ha ritenuto irrilevante il risarcimento del danno attesa la natura “meramente simbolica” dell’offerta risarcitoria, vieppiù negativamente apprezzata perché “fatta a distanza di tempo dai fatti e per giunta solo dopo la convocazione nel giudizio penale”, e, anzi, con modalità ritenute strumentali ad ottenere un esito più favorevole del giudizio in corso: una valutazione che sovverte la rilevanza del comportamento post delictum tenuto dall’imputato, evidentemente messo in campo dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 131-bis cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 150 cit., muovendosi in una logica contraria alla natura retroattiva della disposizione di favore e alla descritta ratio di potenziamento di forme di giustizia lato sensu riparativa, su cui il d. Igs. n. 150 cit. ha puntato.
L’apprezzamento della natura meramente simbolica dell’offerta di risarcimento ha, inoltre, svilito apoditticamente l’apprezzamento della persona offesa dal reato, che, viceversa, l’ha accettata, ritenendola adeguata, sovrastimando, altresì, il valore del danno cagionato, che era stato di 67.02 euro per acquisti, ragionevolmente per consumazioni alimentari, presso un bar.
L’erroneità delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non ne impone, tuttavia, l’annullamento perché il diniego di applicazione della causa di non punibilità è stato, altresì, fondato sulla sussistenza della condizione ostativa dell’abitualità della commissione di reati contro il patrimonio – nel cui genus è ricompreso quello di cui all’art. 493-ter cod. pen., in cui era stata assorbito il delitto di ricettazione, e per il quale è intervenuta la condanna del M. abitualità che dà conto dell’assoluta incapacità di apprezzamento, da parte dell’imputato, della tutela della altrui proprietà, con un’affermazione che giustifica la necessità di applicazione del trattamento punitivo, piuttosto che della causa di non punibilità.
Il giudice di merito, ai fini dell’accertamento della particolare tenuità del fatto, rimessa, come si è detto, a valutazioni ampiamente discrezionali alla stregua degli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., è tenuto a verificare, in via preliminare, la particolare tenuità dell’offesa e che il comportamento non risulti abituale, nozione, questa, precisata sia dal comma terzo dell’art. 131-bis, cod. pen. che dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal riguardo si deve necessariamente tenere conto di tutti i comportamenti risultanti dagli atti, fra i quali i dati desumibili dal certificato del casellario dal quale, nel caso in esame, risultano i nutriti e ricorrenti precedenti penali dell’imputato anche per reati contro il patrimonio (furto e ricettazione), che gli erano valsi la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e che, in epoca successiva ai fatti, ha riportato ulteriori condanne, per fatti (furto in abitazione e truffa) commessi in epoca precedente al 31 luglio 2020 a comprova di un’abitualità del comportamento illecito: il che esclude la possibilità di configurare nell’ennesimo reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. per cui si procede un fatto suscettibile di essere qualificato come di particolare tenuità.
