Accesso alla giustizia riparativa: non è un diritto indiscriminato, essendo necessario un rigoroso bilanciamento tra la funzione rieducativa dell’autore del reato e la salvaguardia della sicurezza, dell’autonomia e della dignità della persona offesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 35505/2026, 18 settembre/6 ottobre 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha affermato che il «riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore del reato», indicato quale finalità precipua della disciplina dalle Sezioni unite n. 5166 del 30/10/2025, cit., può porsi in contrasto con la fenomenologia dei reati di genere e in particolare con i reati sessuali commessi nei confronti di minori, in cui l’asimmetria delle rispettive posizioni sembra ostare ad un approccio di tipo «paritario».

Da ciò discende la necessità di operare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola, che non può essere interpretata come un diritto all’accesso indiscriminato all’istituto, ma deve essere applicata operando rigoroso bilanciamento tra la funzione rieducativa dell’autore del reato e la salvaguardia della sicurezza, dell’autonomia e della dignità della persona offesa.

L’art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito il principio di accesso ai programmi di giustizia riparativa «in ogni stato e grado del procedimento, dell’esecuzione della pena e anche anteriormente all’esercizio dell’azione penale».

Le Sezioni unite penali hanno avuto modo di chiarire che la giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo alla giustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dalle fonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell’autore del reato e la prevenzione della recidiva.

Esso, promuovendo la comprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente la responsabilizzazione dell’autore del reato e la risocializzazione dello stesso, potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell’art. 27, terzo comma Cost. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 – 01).

Secondo l’architettura normativa, non possono costituire ostacolo all’accesso né la fattispecie di reato né la sua gravità (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022).

Tuttavia, la dottrina ha sottolineato la necessità di interrogarsi sulla effettiva compatibilità dell’istituto con contesti connotati da una forte asimmetria relazionale, come quelli della violenza di genere o della violenza domestica, soprattutto nei confronti di minori.

È stato infatti evidenziato come l’art. 44 in parola, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragione della natura del reato, debba essere letto in coordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima e in particolare con l’art. 48 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 (c.d. «Convenzione di Istanbul»), che vieta la mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere («Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»).

In tale ottica, come evidenziato dalla dottrina, quel «riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore del reato», indicato quale finalità precipua della disciplina dalle Sezioni unite n. 5166 del 30/10/2025, cit., può porsi in contrasto con la fenomenologia dei reati di genere e in particolare con i reati sessuali commessi nei confronti di minori, in cui l’asimmetria delle rispettive posizioni sembra ostare ad un approccio di tipo «paritario».

Da ciò discende la necessità di operare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola, che non può essere interpretata come un diritto all’accesso indiscriminato all’istituto, ma deve essere applicata operando rigoroso bilanciamento tra la funzione rieducativa dell’autore del reato e la salvaguardia della sicurezza, dell’autonomia e della dignità della persona offesa.

La dottrina ritiene che l’applicazione della giustizia riparativa ai reati di violenza di genere possa ritenersi ammissibile solo in presenza di condizioni di piena volontarietà, consenso informato e garanzie procedurali che vadano ad escludere qualsiasi rischio di vittimizzazione secondaria, ossia quel fenomeno attraverso il quale la persona offesa dal reato si trova a rivivere, in sede istituzionale o giudiziaria, le medesime condizioni di sofferenza e vulnerabilità già sperimentate in occasione della condotta criminosa.

In tal senso, l’articolo 48 della c.d. legge Cartabia, secondo cui «il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta» ed «è sempre revocabile anche per fatti concludenti», va inteso come pieno diritto della vittima di reati di genere ad esprimere un consenso che, tuttavia, non concerne «l’accesso» ai programmi di giustizia riparativa, ma solo per la «partecipazione» agli stessi, tanto che la Suprema Corte (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 – 01) ha ritenuto che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. «vittima surrogata» o «aspecifica», ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.

Sulla stessa linea, si è ritenuto che non osti all’autorizzazione giudiziale all’invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, Rv. 289378 – 01).

Il ricorso alla vittima «surrogata» (surrogate victim) o «aspecifica», cioè con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (art. 53), secondo tale interpretazione, scongiurerebbe il rischio di vittimizzazione secondaria della persona offesa. In un’ottica di equilibrato bilanciamento tra l’articolo 129-bis del codice di rito e l’art. 48 della Convenzione di Istanbul sembra muoversi quella pronuncia della Corte, la quale ha ritenuto che «il giudizio sull’utilità dell’avvio del programma previsto dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell’effettiva disponibilità dell’autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l’altro, sicché il rifiuto della persona offesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini della valutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unico parametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare il diniego di accesso all’istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso alla mediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 3, n. 27216 del 30/06/2026, C., Rv. 290197 01).

Va quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, l’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragione della natura del reato, deve essere letto in coordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima di reati di genere e in particolare con l’art. 48 della «Convenzione di Istanbul», che vieta la mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere.

Pertanto, il giudizio sull’utilità dell’avvio del programma previsto dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva da parte del giudice degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell’effettiva disponibilità dell’autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l’altro, senza che sia consentito alcun automatismo.

Quanto al contenuto della richiesta, le Sezioni unite citate prevedono che, al fine di consentire al giudice di valutare l’ammissibilità della richiesta avanzata dall’interessato, è necessario che questi alleghi gli specifici elementi di fatto idonei a verificare l’utilità dello svolgimento del programma ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit.; Sez. 6, n. 22410 del 22/05/2026, Rv. 290238 – 01).

La valutazione in ordine all’«utilità» del programma, secondo la Corte nella sua massima composizione, consiste nella prognosi favorevole in ordine all’esito del «servizio pubblico di cura relazionale tra le persone», che si deve prospettare come idoneo a ricucire lo «strappo» cagionato dal reato.

La sentenza ultima citata evidenzia che «il criterio dell’utilità costituisce una chiave di orientamento del magistrato in funzione della congruenza riparativa del mezzo rispetto all’offesa sottoposta al suo esame, il che significa che, a dispetto dell’universalismo della giustizia riparativa, l’adeguatezza dello strumento andrà valutata in relazione a quei fatti concreti che si prestano ad essere “trattati” nelle forme comunicative individuate dall’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 cit.».

Ma, in tanto tale valutazione è possibile al giudice in quanto allo stesso siano forniti concreti e specifici elementi, tanto che le Sezioni unite concludono nel senso che «chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l’onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato».

In buona sostanza, se, in negativo, osta all’accesso al programma di giustizia riparativa la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, in positivo, occorre fornire specifici elementi in ordine all’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (così anche Sez. 2, n. 28366 del 30/04/2026).

Nel caso in esame, la sentenza chiarisce che in ragione dell’età della vittima, della risalenza del fatto, dell’occasionalità del contatto tra le parti e della distanza geografica tra le parti, l’accesso al programma di giustizia riparativa rischierebbe di rinnovare la sofferenza che il tempo avrà certamente mitigato.

La doglianza, sul punto, si limita a sottolineare che la presenza di una persona offesa minorenne non è di per sé ostativa all’accesso alla giustizia riparativa, ma, per un verso, omette del tutto di confutare la tesi della Corte territoriale, circa il pericolo di vittimizzazione secondaria, e soprattutto omette di dedurre specifici elementi di fatto idonei a verificare l’utilità dello svolgimento del programma, soprattutto alla luce degli elementi (valorizzati in sentenza) costituiti dalla distanza temporale dei fatti e dalla non conoscenza delle parti.

Del resto, anche l’istanza di accesso alla giustizia riparativa, formulata in data 8 novembre 2025, è del tutto generica, non contenendo alcuna indicazione in tal senso.

Va in proposito ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep.  2015, Botta, Rv. 262700 – 01).

In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie per genericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Rv. 212023 – 01).

Ancora, la citata pronuncia delle Sezioni unite ha specificato che, in caso di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’imputato, nell’atto di impugnazione, ha l’onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa», citando sul punto una consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; conf. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), onere cui il ricorrente non si è attenuto, rendendo così la censura inammissibile per genericità.

Va quindi affermato che, in tema di giustizia riparativa, se, in negativo, osta all’accesso al relativo programma la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, in positivo, occorre che l’istante fornisca specifici elementi in ordine all’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato al fine di consentire al giudice di valutare la congruenza riparativa rispetto all’offesa. L’imputato, in sede di ricorso per cassazione, non può limitarsi a contestare il diniego all’accesso al programma di giustizia riparativa, ma deve anche indicare, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di utilità del programma per la risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato.

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