Alla vittima di una violenza di genere è dovuto non solo il risarcimento per le lesioni all’integrità psicofisica ma anche quello per la sofferenza e la mortificazione di mostrarsi in pubblico con i segni della violenza (redazione)

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26419/2026, 7 luglio/7 ottobre 2026, ha chiarito che il danno risarcibile a favore della vittima di una aggressione qualificabile come violenza di genere, lungi dal limitarsi alla lesione dell’integrità psicofisica, deve essere esteso all’ulteriore sofferenza interiore, classificabile in termini di pregiudizio non patrimoniale, causata dalla mortificazione conseguente alla visibilità in pubblico dei segni lasciati dalla violenza.

Il principio è stato affermato in un caso in cui la vittima, in conseguenza delle percosse subite, presentava un’ecchimosi ad un occhio, documentata da un referto rilasciato dal Pronto Soccorso che le aveva prestato le cure del caso.

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