Parte civile e la legittimazione ad agire e prova del diritto azionato: la cassazione indica le differenze (Riccardo Radi)

Civil party criminal proceeding at Rome Criminal Court, with courtroom signs visible

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 27330/2026 ha stabilito che la legittimazione attiva all’azione civile nel processo penale, consistente nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alla situazione giuridica sostanziale azionata, va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie prospettata dalla parte, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio incombente sull’attore, secondo le ordinarie regole civilistiche della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall’illecito contestato.

In particolare, premesso che sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile di un’associazione che avanzi “iure proprio” una pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza, si è precisato che il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla dimostrazione da parte dell’ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall’illecito contestato (Sez. 2, 10/12/2018, n. 10215/2019, Rv. 276500 – 01 che, in applicazione del principio, ha confermato l’annullamento, da parte del giudice d’appello, delle statuizioni risarcitorie adottate dal giudice di primo grado sulla base dell’astratta considerazione delle ripercussioni che la condotta dell’imputato avrebbe potuto determinare nel territorio ove l’associazione svolgeva la sua attività; Sez. 5, 27/10/2016, n. 1819/2017, con la precisazione ulteriore che il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell’ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell’effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subìto in concreto, derivante dall’illecito contestato; Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Rv. 266899 – 01 che, in applicazione del principio, ha confermato la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne aveva rigettato la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Rv.261143 – 01).

Alle medesime conclusioni perviene la giurisprudenza civile, tradizionalmente ferma nel distinguere la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consistente nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, azionata (Cass. civ., sez. 3, 30/05/2008, n.14468, Rv. 603170 – 01).

La legittimazione ad agire costituisce, infatti, una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.

Ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (Cass. civ., sez. 2, 27/06/2011, n. 14177, Rv. 618438 – 01; sez.2, 10/05/2010, n. 11284, Rv. 613149 – 01).

Il contrasto segnalato dall’Ufficio del Massimario in riferimento a tali ultime massime riguardava questione diversa, ed è stato peraltro risolto dalle Sezioni Unite (Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638371 – 01), a parere delle quali la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Il principio, che si pone all’evidenza in linea con quanto ritenuto anche dalla giurisprudenza penale in premessa riportata, appare attualmente pacifico, successivamente ribadito da Cass. civ., sez. 3, 22/04/2025, n. 10435, Rv. 674648 – 01; sez. 6, 24/09/2018, 22525, Rv. 650493 – 01; Sez. 1, 21/07/2016, n. 15037, Rv. 640745 – 01).

La Corte di appello non ha, inoltre, considerato i possibili effetti della distinzione tra persona offesa e persona danneggiata dal reato.

La giurisprudenza penale (Sez. 2, n. 8425 del 03/05/1988, Rv. 178967 -01) è tradizionalmente orientata nel senso che nella categoria delle persone che subiscono pregiudizio dalla commissione di un reato occorre distinguere la figura del danneggiato da quella della persona offesa (o soggetto passivo):

– il primo è colui che subisce dal reato un danno patrimonialmente valutabile;

– il secondo si identifica nel titolare del bene-interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell’agente.

Analogamente, la giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. 3, 23/04/1999, n. 4040, Rv. 525663 – 01) conferma che, mentre “persona offesa” dal reato è solo il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, “persona danneggiata” dal reato può essere chiunque abbia subito, in conseguenza dell’azione delittuosa, un qualsivoglia danno civile.

Ciò premesso, la giurisprudenza penale (Sez. 6, n. 16765 de/ 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 279418 – 14) ha condivisibilmente ritenuto che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell’ “an debeatur”, potendo essere essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno.

E, nel ribadire il predetto principio, Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, Rv. 284954 – 02, ha già condivisibilmente evidenziato, proprio valorizzando la distinzione tra le nozioni di persona offesa e soggetto danneggiato dal reato, che la prova della sussistenza di un danno da reato, risarcibile ex art. 185 cod. pen., può sostanzialmente ritenersi acquisita, in caso di condanna agli effetti penali, nel caso in cui sia costituita come parte civile la persona offesa dal reato accertato, ovvero il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, ma deve essere, invece, specificamente fornita dall’attrice – ove l’imputato convenuto abbia svolto difese incompatibili con il suo riconoscimento – allorquando la pretesa civilistica sia azionata da soggetto meramente/asseritamente danneggiato dal reato.

Il pur nutrito orientamento contrario, per il quale, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non sarebbe necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 – 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 – 01), non convince.

In verità, deve premettersi che il contrasto appare inconsapevole, in quanto la decisione sopravvenuta rispetto a Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, Rv. 284954 – 02 (ovvero Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 – 01) si limita, in motivazione, ad affermare apoditticamente che «Le critiche dei ricorsi devono ora essere valutate facendo applicazione del principio per il quale “ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente” (Conf.: sent. n. 9266/1994, Rv. 199071; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625)».

Inoltre, tale ultimo orientamento mostra di ritenere priva di rilievo, la possibile diversa qualifica soggettiva del soggetto che esercita l’azione civile nel processo penale, o comunque di non coglierne la rilevanza.

Per altro verso, deve rilevarsi che detto orientamento si rifà dichiaratamente a Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199071 – 01 (espressamente richiamata in conformità dalle massime ufficiali Rv. 285612 – 01 e Rv. 279625 – 01), che peraltro aveva affermato un principio ben diverso, ovvero che, “Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione”.

In applicazione del principio, la Cassazione aveva ritenuto legittima la condanna generica al risarcimento del danno in una fattispecie di abuso di ufficio per consentire un’attività di deposito di rifiuti in situazione contraria a quella prevista dalla legge a tutela della incolumità e sanità pubblica, pur non avendo i giudici di merito indicato in base a quali elementi avessero ritenuto raggiunta la prova dei pretesi danni e dell’entità degli stessi.

Nell’ambito del medesimo orientamento, anche Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270386 – 01 aveva mostrato di ben comprendere il distinguo, ribadendo, da parte sua, che, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.

In linea con tale specificazione, anche la decisione sopravvenuta (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Rv. 285612 – 01) ha concluso in motivazione (con rilevante affermazione di principio, purtroppo non massimata nella sua interezza) che “ai fini della pronuncia di condanna generica (…) non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione”.

Il contrario orientamento non afferma, quindi, in tema di onere della prova della responsabilità civile, un principio difforme rispetto a quello che il collegio sostiene, ma ritiene che la statuizione di condanna generica non vincoli il giudice civile, che avrebbe il potere-dovere di accertare ex novo non soltanto la misura, ma anche la stessa esistenza del danno la cui liquidazione gli sia stata rimessa.

Anche questa affermazione di principio non appare, peraltro, accoglibile quando in sede penale, come certamente legittimo e consentito, nell’ambito dei motivi di gravame o dei motivi di ricorso, siano state formulate da parte dell’imputato censure ammissibili in tema di accertamento dell’esistenza del danno civile lamentato dal soggetto legittimato che abbia esercitato l’azione civile contro l’imputato, che non si comprende a quale titolo il giudice penale dell’impugnazione non dovrebbe esaminare, devolvendone la verifica al giudice civile.

A riprova di ciò, deve ricordarsi che la statuizione di rimessione al giudice civile della determinazione del quantum può essere accompagnata dalla determinazione di una provvisionale, che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene tradizionalmente (Sez. 4, n. 8587 del 09/02/1976, Rv. 134263 – 01) liquidabile “solo in caso di condanna dell’imputato, quando sia stata accertata l’esistenza del diritto della parte civile al risarcimento dei danni cagionati dal reato cui la condanna si riferisce e non sia possibile precisare il loro ammontare per determinate ragioni processuali”.

L’art. 539, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, con chiarezza invero inequivocabile, che “il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile”, ed il comma 2 aggiunge che, in tali casi, a domanda della parte civile, i soggetti convenuti “sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova”.

Ciò conferma con evidenza che la devoluzione al giudice civile della liquidazione del danno (l’unica che può essergli per legge devoluta) presuppone necessariamente il previo accertamento definitivo, in sede penale, dell’esistenza del diritto dell’attore al risarcimento del danno stesso.

La correttezza di quanto ritiene la cassazione nel caso in esame trova ulteriore, decisiva, conferma nella giurisprudenza civile, ferma nel ritenere espressamente che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale presuppone che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile (Sez. 3, n. 4318 del 14/02/2019, Rv. 652689 – 01).

Successive decisioni hanno ribadito che la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all’accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protetto dall’ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. civ., Sez. 3, n. 25418 del 16/09/2025, Rv. 676341 – 01; Sez. 3, n. 5682 del 23/02/2023, Rv. 667258 – 01; Sez. 3, n. 8477 del 05/05/2020, Rv. 657804 – 01; argomenta anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 28378 del 27/10/2025, Rv. 676862 – 01, per la quale “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall’art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall’art. 651 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all’affermazione che l’imputato l’ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall’imputato”).

Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto:

– «la legittimazione attiva all’azione civile nel processo penale consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alla situazione giuridica sostanziale azionata, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, e va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell’azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non comportando di per sé l’effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda invece il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio incombente sull’attore secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall’illecito contestato»;

– «nel caso in cui l’imputato, in sede penale, nell’ambito dei motivi di gravame o dei motivi di ricorso, abbia formulato censure ammissibili in tema di accertamento dell’esistenza del danno-evento lamentato dal danneggiato civile legittimato che abbia esercitato l’azione civile contro l’imputato, il giudice non può limitarsi a confermare la condanna generica dell’imputato senza esaminare le predette censure (sull’erroneo presupposto che tale statuizione non vincoli il giudice civile, che avrebbe il potere – dovere di accertare ex novo non soltanto la misura, ma anche la stessa esistenza del danno la cui liquidazione gli sia stata rimessa), perché la sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all’accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia della lesione del bene-interesse protetto dall’ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato»

– «la prova della sussistenza di un danno-evento da reato, risarcibile ex art. 185 cod. pen., può ritenersi acquisita, in caso di condanna agli effetti penali per il reato, nel caso in cui sia costituita come parte civile la persona offesa di esso, ovvero il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, ma deve essere, invece, specificamente fornita dall’attrice – ove l’imputato convenuto abbia svolto difese incompatibili con il suo riconoscimento – allorquando la pretesa civilistica sia azionata da soggetto meramente/asseritamente danneggiato dal reato».

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