Accertamenti tecnici non ripetibili e mancato avviso all’imputato e al difensore: conseguenze (Riccardo Radi)

Corridoio del tribunale con due avvocati e testo: “CANCELLERIA PENALE. AUTOPSIA E MANCATO AVVISO ALL’AVVOCATO DELL’IMPUTATO: Violazione del diritto di difesa inaccettabile.”

Autopsia e mancato avviso alla difesa.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 28577/2026, in tema di indagini preliminari, ha stabilito che il mancato avviso all’imputato e al difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, in sede di effettuazione dell’accertamento tecnico non ripetibile, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado.

Ricordiamo il precedente della cassazione sezione 3 sentenza numero 46715/2012 che ha affermato che qualora il P.M. faccia espletare nel corso delle indagini preliminari una consulenza ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. pen. senza dare avviso all’imputato e al difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, sussiste una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., (Sez.4, n. 54 del 06/12/1996 Rv. 207408), l’asserita nullità andava comunque dedotta nel corso del giudizio di primo grado.

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