La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22412/2026 ha ribaltato una doppia conforme che aveva condannato per calunnia l’imputato, che nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo ha disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., di aver sottoscritto la ricognizione di debito azionata in sede monitoria da G..
Secondo i giudici di merito, la falsa accusa, rivolta alla controparte di aver commesso delitti “di truffa e di falso in scrittura privata”, nell’aver confezionato la ricognizione di debito, ha integrato il delitto di calunnia ai danni della persona offesa non così per la Suprema Corte.
Secondo la cassazione questa condotta, tuttavia, per come accertata dalle sentenze di merito, non è idonea ad integrare il delitto contestato.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, rilevato che integra l’elemento materiale del delitto di calunnia, quale «denunzia», anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto individuabile in base al contesto dell’atto (ex plurimis: Sez. 6, n. 7643 del 22/10/2009, dep. 2010, Tessitore, Rv. 246166 – 01; Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498 – 01).
Queste sentenze, tuttavia, hanno precisato che l’atto giudiziario che reca la falsa accusa della commissione di reati contro la fede pubblica, per integrare il delitto di calunnia, deve essere sottoscritto dall’imputato, in quanto altrimenti il disconoscimento della sottoscrizione difetta del carattere della “personalità” e l’atto non è qualificabile come «denuncia» ai sensi dell’art. 368 cod. pen. Il disconoscimento della sottoscrizione operato dal solo difensore e non dalla parte processuale personalmente, come è avvenuto nel caso di specie, non integra, dunque, il delitto di calunnia.
La denuncia presentata dalla persona offesa era, peraltro, sin da principio, inidonea a determinare la semplice possibilità dell’inizio di un procedimento penale o di indagini di polizia giudiziaria, in quanto l’incolpazione aveva ad oggetto un fatto non previsto dalla legge come reato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l’eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, Pontrandolfo, Rv. 285080 – 01; Sez. 6, n. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767 – 01).
L’elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell’incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall’agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all’autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all’incolpato e si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell’Olmo, Rv. 208818 – 01).
La calunnia è falsa incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi (Sez. 6, n. 4375 del 08/03/1972, dep. 22/06/1972, Corigliano, Rv. 121403); non è, dunque, configurabile il reato di calunnia nell’ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l’agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l’erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Carignano, Rv. 263918 – 01; Sez. 6, n. 9543 del 30/06/1983, dep. 12/11/1983, Rv. 161153).
Il delitto di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen. è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e, dunque, non può formare oggetto della falsa incolpazione punita dall’art. 368 cod. pen.
La condotta di falsità in scrittura privata, come quella di abusivo riempimento di foglio già sottoscritto da un terzo, alternativamente ipotizzata dalla sentenza impugnata, dal 6 febbraio 2016 (e, dunque, prima del disconoscimento di firma per cui si procede) non hanno più rilievo penale, ma costituiscono illeciti puniti con una sanzione pecuniaria civile, nelle forme previste dal d.lgs. n. 7 del 2016.
La Cassazione, nella sentenza Sez. 6, n. 30775 del 13/10/2020, Prada, non massimata, in una fattispecie di calunnia commessa mediante il disconoscimento delle sottoscrizioni asseritamente apocrife apposte su due contratti di locazione, atte a integrare un’accusa indiretta del delitto di falso in scrittura privata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Parimenti il delitto di calunnia non è configurabile ove il delitto oggetto della falsa incolpazione sia quello di cd. truffa processuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l’induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell’art. 374 cod. pen., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Sez. 2, n. 48541 del 21/10/2022, Castiglione, Rv. 284172 – 01; Sez. 2, n. 498 del 16/11/2011, Di Cancia, Rv. 251768 – 01; Sez. 5, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanini, Rv. 228075 – 01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, PM in proc. Quattrone, Rv. 223830 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, la falsa accusa non può avere ad oggetto il delitto di cui all’art. 374-bis cod. pen., in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, ma non anche ipotesi di falsità materiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 8024 del 11/11/2015, dep. 2016, Taormina, Rv. 266683 – 01; Sez. 6, n. 30193 del 07/06/2006, Torna, Rv. 235432 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 14917 del 15/02/2023, Guaresi, Rv. 284382 – 01).
La condotta oggetto della falsa denuncia, peraltro, non è idonea ad integrare il delitto di calunnia, in quanto non è astrattamente sussumibile nelle fattispecie di falso di cui agli abrogati artt. 485 e 486 cod. pen. e di truffa processuale.
