La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 31918/2026 ha ricordato che per i condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all’art. 609-ter cod. pen., pur quando sia stata riconosciuta – anche con giudizio di prevalenza – la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019, Marni, Rv. 277487 – 01; Sez. 1, n. 17889 del 28/04/2023, Giannini, non mass.)
In tema, segnaliamo l’ordinanza del 6 luglio 2026 del Tribunale di Ancona, pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 2026. Nel procedimento penale a carico di D. L.. Esecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 – Omessa previsione di eccezione per i condannati per il delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile) ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravita’ del fatto, delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024. – Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a). Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione ai detenuti condannati per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalita’ condotta collegialmente per almeno un anno – Denunciata applicabilita’ ai condannati per il delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile) ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravita’ del fatto, delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024. – Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), art. 4-bis, comma 1-quater. (26C00192) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.41 del 14-10-2026)
