Avvocato la difesa non giustifica mai l’offesa (Redazione)

Attorney shouting beside a courtroom table labeled Avv. G. Bianchi, Avv. S. Rossi, Avv. L. Verdi, and Avv. 3. Rossi

Avvocato, il diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore e delle controparti, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive, CNF sentenza numero 237/2026.

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro.

Nella sentenza del CNF numero 237/2026 si legge: “Il Collegio ritiene infondato, anche il secondo motivo di ricorso col quale è stato sostenuto il carattere non offensivo, perché rispondente a verità, delle dichiarazioni relative allo [OMISSIS] e che, in relazione alle affermazioni relative ai colleghi, si tratterebbe del mero utilizzo di espressione enfatiche, senza contenuto offensivo.

Infatti, la giurisprudenza domestica ha già ritenuto che le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta.

Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 335 del 13 novembre 2025; Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 64 del 10 marzo 2025 e Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 7 maggio 2024.

Infatti, l’espressione oggettivamente offensiva riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 24 settembre 2025.

Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore e delle controparti, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 29 agosto 2025”

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 237 del 18 maggio 2026

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