Un tribunale che non motiva una condanna, una Corte territoriale che dichiara inammissibile l’appello per mancato confronto con la motivazione del primo giudice, la Cassazione che annulla senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità perché sono stati i giudici d’appello a non confrontarsi con la motivazione (Vincenzo Giglio) 

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24039/2026, 27 maggio/30 giugno 2026, ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità di un’impugnazione emessa da una Corte d’appello.

Il provvedimento impugnato

La Corte di appello con ordinanza del 12 marzo 2026 ha dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’appello proposto da XXX avverso la sentenza del Tribunale, emessa in data 10 ottobre 2022, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen.

Ha sostenuto la corte territoriale che l’unico motivo di appello conteneva affermazioni apodittiche, svincolate dalle ragioni prospettate dal Tribunale e che le prove documentali sulle quali si basava la condanna non erano suscettibili di diversa valutazione.

Ricorso per cassazione

Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di XXX, riportando i motivi dell’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado ed eccependo il vizio di motivazione dell’ordinanza di inammissibilità della Corte territoriale, evidenziando che le censure avevano denunciato la mancanza di prova a base della condanna e la genericità della motivazione, con le conseguenza che la specificità dei motivi di appello doveva essere valutata con riferimento al caso concreto e non secondo astratti principi di diritto.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere il principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite, secondo cui l’appello, così come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

Il principio non è sfuggito alla corte territoriale che tuttavia, pur richiamandolo, non lo ha applicato correttamente, per l’omesso confronto con il tenore della motivazione della sentenza del Tribunale.

Il principio affermato dalla pronuncia delle Sezioni unite è stato successivamente recepito dal legislatore che, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto il comma 1-bis all’interno dell’articolo 581 del codice di rito, prevedendo la inammissibilità dell’appello «per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».

È evidente, pertanto, che, ove la motivazione risulti del tutto priva o meramente apparente, non può esigersi dall’appellante un grado di specificità estrinseca che la pronuncia stessa rende, in concreto, impossibile.  In tali ipotesi, il rilievo critico della parte non può che essere quello, di per sé specifico, della carenza assoluta di motivazione e non occorre un confronto analitico con argomentazioni che, semplicemente, non esistono. 

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado, oggetto dell’appello dichiarato inammissibile, non contiene una motivazione in senso proprio. 

Il giudice del Tribunale si è limitato, infatti, ad una sintetica enunciazione astratta della fattispecie di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., per di più diversa da quella concretamente contestata ossia la frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen.

È mancata, di conseguenza, una disamina degli elementi costitutivi del reato ascritto, la ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle risultanze istruttorie a conferma dell’ipotesi accusatoria. 

I motivi d’appello, trascritti nel ricorso per cassazione, non si traducono in doglianze generiche ma indicano il punto della sentenza di primo grado da riesaminare (l’attribuzione soggettiva del fatto al ricorrente), evidenziando il mancato esame di specifici contenuti probatori. 

In definitiva, l’ordinanza di inammissibilità impugnata si risolve in un’applicazione meramente formale del principio espresso dalle Sezioni unite Galtelli, non rispettandone la sostanza; va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

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