La Corte di cassazione e l’inammissibilità del ricorso per aspecificità: nota a Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 35670 del 29 settembre 2026 (Leonardo Filippi)

La vicenda

La polizia giudiziaria, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa e con procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. presso l’abitazione familiare del ricorrente, procedeva al sequestro di un dispositivo IPhone 16 Pro in uso all’indagato, di un IPhone 13 Pro in uso a sua moglie e di un IPhone 11 rinvenuto nell’abitazione.

Con due istanze, la difesa dell’indagato chiedeva la restituzione dell’IPhone 16 Pro e delle copie forensi estratte dal suo contenuto, deducendo che il sequestro, operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, non era mai stato sottoposto alla convalida prevista dall’art. 355 cod. proc. pen., con conseguente sopravvenuta inefficacia del vincolo.

Ma il Pubblico Ministero, con un primo decreto, rigettava l’istanza ritenendo che il dispositivo fosse stato regolarmente sottoposto a vincolo probatorio e analogo rigetto interveniva con un successivo decreto.

Avverso tali decreti la difesa proponeva opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ribadendo l’inefficacia del sequestro per omessa convalida e rilevando che il decreto di convalida invocato dal Pubblico Ministero atteneva, in realtà, a beni diversi da quelli oggetto della richiesta di restituzione.

Il giudice per le indagini preliminari, con l’ordinanza impugnata, rilevato che il Pubblico Ministero aveva medio tempore conferito incarico al proprio consulente per l’effettuazione di copia forense dei dispositivi in sequestro, e che l’accertamento cui il sequestro era finalizzato doveva ritenersi esaurito, aveva ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei tre dispositivi (IPhone 16 Pro, IPhone 13 Pro e IPhone 11).

Lo stesso G.I.P. aveva invece rigettato l’istanza nella parte relativa alla restituzione delle copie forensi già estratte dal dispositivo IPhone 16 Pro, ritenendo di non poter, in quella sede, disporne la restituzione, e richiamando il principio secondo cui, in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento genetico di sequestro – questione riservata al Tribunale del riesame – ma solo la persistenza delle esigenze di mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994-01).

L’indagato aveva proposto ricorso in cassazione contro l’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato l’istanza di restituzione delle copie forensi già estratte dal dispositivo IPhone 16 Pro.

Il procuratore generale aveva concluso per l’annullamento senza rinvio del

provvedimento impugnato con la restituzione delle copie in sequestro (relativamente all’IPhone 16 sequestrato all’indagato) all’avente diritto.

La sentenza

La sentenza premette che il ricorrente ha dedotto, quale unico motivo, la violazione di legge processuale (artt. 125, 263 e 355 cod. proc. pen.) ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte di cassazione ricorda che il G.i.p. ha rigettato l’istanza di restituzione delle copie forensi richiamando il principio secondo cui, in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento genetico di sequestro – questione riservata al tribunale del riesame – ma solo la persistenza delle esigenze di mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994-01; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489-01).

Ma, secondo il ricorrente, il principio richiamato dai giudici attiene ad un’ipotesi diversa da quella dedotta con l’opposizione: infatti, la censura difensiva non investiva la legittimità o la pertinenzialità del sequestro rispetto al reato ipotizzato – questione riservata al riesame – bensì la sua radicale inefficacia per omessa convalida nei termini di legge.

Secondo il ricorrente, non essendo mai stato emesso un decreto di sequestro validamente convalidato – unico provvedimento impugnabile con la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. – l’unico rimedio esperibile dall’interessato sarebbe proprio quello attivato, ossia la richiesta di restituzione al Pubblico Ministero e, in caso di diniego, l’opposizione al giudice per le indagini preliminari ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240-01; Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208-01).

Il ricorrente sostiene, pertanto, che il giudice si sarebbe indebitamente sottratto alla valutazione della censura specificamente devoluta, incorrendo in un errore di applicazione della legge processuale e rendendo, sul punto, una motivazione del tutto apparente.

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità.

La pronuncia in esame premette che l’unico motivo di ricorso, pur rubricato come violazione degli artt. 125, 263 e 355 cod. proc. pen. per omessa convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen., si fonda su una premessa che, negli stessi termini in cui è prospettata, risulta ambigua, così difettando del requisito della specificità.

Con esso si afferma, in apertura, che il sequestro non sarebbe mai stato sottoposto a convalida; riferisce, poi, che, con l’opposizione del 3 marzo 2026, la difesa aveva rilevato come il decreto di convalida evocato dal Pubblico Ministero afferisse a beni diversi da quelli di cui si chiedeva la restituzione, dando così atto – diversamente da quanto affermato in premessa – dell’esistenza di un decreto di convalida; e dà atto, altresì, che il Pubblico Ministero, con un suo decreto, aveva ritenuto il dispositivo regolarmente sottoposto a vincolo probatorio.

La sentenza afferma che, pertanto, non è dedotta l’inesistenza totale di ogni convalida, ma la sua mancata corrispondenza, quanto all’oggetto, con i beni di cui si chiedeva la restituzione e dai quali era stata estratta la copia forense.

Così prospettata, secondo la Corte di cassazione la doglianza è priva della necessaria specificità.

Il ricorrente, invero, non ha indicato a quali beni si riferisse il decreto di convalida, né ne ha trascritto o ne ha allegato il contenuto: il decreto di convalida non figura, infatti, tra gli atti allegati al ricorso, che comprendono soltanto l’ordinanza impugnata, l’atto di opposizione, i decreti di rigetto del Pubblico Ministero e il verbale di sequestro.

Aggiunge la Corte che il ricorrente non chiarisce in quale misura il preteso difetto di corrispondenza tra l’oggetto della convalida e quello della richiesta di restituzione incida sul sequestro dell’IPhone 16 Pro e sulle copie forensi da esso estratte.

La lacuna, secondo la Corte, non è priva di conseguenze.

La mancata allegazione del decreto di convalida – che il ricorrente riconosce come esistente ancorché non riferito ai beni in questione – invero, impedisce di stabilire la fondatezza della censura, non consentendo di verificare quale fosse il rimedio esperibile e, dunque, se il giudice per le indagini preliminari fosse competente a conoscerne in sede di opposizione.

Se la convalida avesse riguardato il dispositivo da cui le copie sono state estratte, la doglianza si risolverebbe in una contestazione della legittimità del vincolo genetico, riservata al Tribunale del riesame secondo i princìpi già richiamati, che hanno ispirato la decisione impugnata.

Se, al contrario, per i beni di cui si chiede la restituzione una convalida mancasse del tutto, il sequestro sarebbe inefficace e, non essendovi alcun provvedimento impugnabile con il riesame, l’interessato dovrebbe chiederne la restituzione al Pubblico Ministero e, in caso di diniego, proporre opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che costituirebbe l’unico rimedio esperibile, per come dedotto dal ricorrente.

La mancanza di ogni indicazione sui beni cui la convalida si riferiva e dell’allegazione della stessa – il cui contenuto, già nella prospettazione difensiva riveste valenza decisiva – impedisce alla Corte di cassazione di trovarsi nella condizione di stabilire in quale delle due ipotesi ci si trovi e, conseguentemente, di verificare se il giudice dell’opposizione abbia errato nel ritenere di non poter decidere.

A tale proposito, va precisato che, pur essendo la Corte di cassazione, in presenza della denuncia di un error in procedendo, legittimata ad accedere direttamente agli atti, non può essere onerata di una ricerca esplorativa, gravando sul ricorrente l’onere di indicare e produrre gli atti su cui la censura si fonda e di rappresentarne il contenuto rilevante, in modo da consentire la verifica della decisività del vizio denunciato.

Il ricorrente non ha assolto a tale onere, con conseguente difetto di specificità del ricorso che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Qualche considerazione

La pronuncia non può essere condivisa.

La sentenza, infatti, afferma che il ricorso, non avendo allegato il decreto di convalida, sarebbe affetto da aspecificità perché non sarebbe chiaro a quale tra i tre telefoni cellulari sequestrati si riferirebbe la mancata convalida. Ma è facile osservare che l’unico telefono cellulare sequestrato al ricorrente, perché in uso a lui, è solo l’IPhone 16 Pro, mentre gli altri erano in uso uno alla moglie e l’altro, rinvenuto nell’abitazione, non era in uso ad alcuno, per cui su questi due non avrebbe alcun interesse ad impugnare. Non vi è quindi alcun dubbio su quale sia il device di interesse per il ricorrente e del quale deduce la mancata convalida, essendo evidente, di risulta, che la convalida è invece intervenuta sugli altri due apparecchi.

E deve aggiungersi che, trattandosi di error in procedendo e quindi di vizio processuale, la Corte è legittimata ad accedere al fascicolo per chiarirsi qualsiasi dubbio sulla dedotta violazione delle legge processuale; e non si tratta di una “ricerca esplorativa”, come la sentenza la definisce, ma del consueto accertamento sul fatto processuale che la Corte compie abitualmente.

La sentenza, invece, gravando il ricorrente dell’onere di allegare i decreti di convalida, applica il principio di autosufficienza del ricorso, istituto di matrice giurisprudenziale, che però non può operare nel caso di specie. Infatti, l’art. 165-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. n. 11/2018, prevede che, solo in caso di ricorso per vizio di motivazione (mentre nella fattispecie concreta è dedotta violazione delle legge processuale), sia comunque la cancelleria del giudice a quo (e non il ricorrente) ad allegare la copia degli atti indicati nel ricorso.

Ma vi è di più.

La sentenza censura pure il ricorrente perchè non ha chiarito “in quale misura il preteso difetto di corrispondenza tra l’oggetto della convalida e quello della richiesta di restituzione incida sul sequestro dell’IPhone 16 Pro e sulle copie forensi da esso estratte”.

Ma è evidente che il sequestro del cellulare, se non convalidato e quindi illegittimo e inefficace, comporta la restituzione non solo del device ma anche delle copie forensi da esso estratte.

Insomma, una sentenza che ha evitato di riconoscere la mancata convalida del sequestro, adducendo l’aspecificità del ricorso.

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