Tenuità del fatto negata “in ragione dell’entità delle poste in gioco” (Riccardo Radi)

Quando le parole sono mere apparenze e si risolvono in vuote locuzioni.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 35613/2026 ha esaminato un ricordo dove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. considerando la condotta intrinsecamente grave «in ragione dell’entità delle poste in gioco», sottolineando come il ricorrente non avesse indicato specifici elementi idonei a superare tale valutazione e considerando il motivo di appello non sostenuto dall’allegazione di elementi ulteriori rispetto a caratteristiche del fatto già emergenti dagli atti, valutabili d’ufficio.

La Suprema Corte rileva che è proprio l’omessa valutazione degli elementi emergenti dagli atti, specificamente dedotti nel ricorso, a integrare il vizio denunciato, risolvendosi le ragioni esposte in una motivazione apparente.

La difesa aveva lamentato l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe, infatti, ritenuto gravante sulla difesa un onere di allegazione in ordine alla particolare tenuità del fatto, laddove gli atti processuali avrebbero già offerto elementi univoci in tal senso, quali l’esiguità dell’offesa, le modalità della condotta, le condizioni economiche dell’imputato, il carattere non abituale del comportamento e l’assenza di un concreto danno patrimoniale per l’Erario.

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