Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31436/2026, 11 giugno/17 agosto 2026, si è soffermata sui principi di proporzionalità e adeguatezza e sulle modalità esecutive del sequestro informatico.
Nel bilanciamento tra esigenze di accertamento dei reati e tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, il provvedimento ablativo deve essere sottoposto, tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva, a limiti quantitativi, qualitativi e temporali.
In particolare, il decreto deve indicare:
a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri destinati a presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
c) i tempi entro cui verrà eseguita la selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139).
