Richiesta di esclusione della parte civile: termine ultimo per la proposizione della questione (Redazione)

Italian courtroom hearing with lawyer, judges, officials, and signs reading “TRIBUNALE ORDINARIO - AULA 3” and “PARTE CIVILE”

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25491/2026 ha ribadito che le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere prospettate, ex art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza, in esito all’effettuazione del predetto accertamento, si conclude senza che sia stata sollevata la questione, la sua proposizione deve ritenersi preclusa nelle udienze successive, né l’ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata, in sede di impugnazione (ex plurimis, Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450 – 01).

Rispondi