Il CNF con la sentenza numero 242/2026 ha ricordato che costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull’accaparramento della clientela, il comportamento dell’avvocato che realizzi video, poi diffusi sui social, di una finta intervista ad una sedicente donna vittima di violenza, che in realtà era la collega di studio ripresa di spalle che recitava la parte.
Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicato sui social il video di una finta intervista ad una sedicente donna vittima di violenza, che in realtà era la collega di studio ripresa di spalle che recitava la parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 242 del 3 giugno 2026
Nota
In senso conforme, CNF n. 141/2019.
Costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull’accaparramento della clientela, il comportamento dell’avvocato che rilasci interviste e partecipi a programmi televisivi all’uopo ingaggiando attori affinché interpretino la parte di clienti difesi con successo in vicende di grande clamore mediatico (nella specie, il naufragio della nave “Costa Concordia”), ovvero camuffando la propria identità personale, anche attraverso l’uso di parrucche o altro, per fingere così di essere il cliente a sua volta difeso con successo da altro avvocato compiacente (nella specie, il coniuge), per di più finendo smascherato da una popolare trasmissione televisiva
Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019
