Patteggiamento richiesto ex art. 447 cpp e l’incompatibilità del Giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale (Riccardo Radi)

Judge Ugo De Luca seated at a courtroom bench during proceedings

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 35986 depositata il 13 ottobre 2026 (allegata al post), in tema di incompatibilità del giudice, ha affermato che non può pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. il giudice per le indagini preliminari che ha disposto, nei confronti del medesimo imputato, una misura cautelare personale, in quanto detta richiesta determina il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.

La particolarità che pone il caso di specie attiene al fatto che, essendo stato richiesto il patteggiamento nel corso delle indagini preliminari, ex art.447 cod.proc.pen., le due decisioni – quella cautelare e quella di merito – si collocherebbero nella medesima fase processuale, il che escluderebbe la sussistenza della causa di incompatibilità. In tal senso ha chiaramente argomentato l’ordinanza impugnata, ritenendo che il patteggiamento richiesto nel corso delle indagini non determinerebbe passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio (si veda pg.4 dell’ordinanza impugnata).

Invero, la richiesta di applicazione della pena, pur se formulata nel corso delle indagini preliminari secondo lo schema anticipatorio descritto dall’art. 447 cod.proc.pen., introduce sicuramente la fase del giudizio, posto che l’udienza deputata all’esame della concorde richiesta. di applicazione della pena è per sua natura destinata alla potenziale definizione del primo grado del procedimento.

Il fatto che la richiesta ex art. 447 cod.proc.pen. venga formulata in corso di indagini e prima ancora che intervenga l’esercizio dell’azione penale (Sez.4, n. 11023 del 9/10/1996, Mohamed, Rv.206438; Sez.6, n. 9389 del 4/3/1992, Consiglio, Rv.192242), non esclude che la sua fissazione determini il passaggio alla fase del giudizio, in quanto la natura della fase è desumibile dall’oggetto della decisione richiesta e non certo dalla mera collocazione, all’interno dell’iter processuale, in un momento in cui le indagini non si sono ancora chiuse.

Può affermarsi, pertanto, il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena formulata ex art. 447 cod.proc.pen., pur essendo formulata nel corso delle indagini preliminari, introduce la fase del giudizio e, conseguentemente, sussiste l’incompatibilità a pronunciarsi sulla stessa in capo al giudice per le indagini preliminari che ha disposto, nei confronti del medesimo imputato, una misura cautelare personale.

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