La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 34892/2026 ha ricordato che quand’anche sussistente, l’ipotizzata imperizia della vittima, non sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale. Una causa sopravvenuta è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l’evento solo se «innesca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare».
Nel caso esaminato, giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro alla luce delle sommarie informazioni testimoniali raccolte, dei rilievi eseguiti sul posto, delle fotografie in atti e delle argomentazioni sviluppate dai consulenti tecnici di parte. Se è vero che la sentenza impugnata fa ampio rinvio alla relazione predisposta dal CT del PM, è pur vero che la Corte di appello non ha ignorato l’argomentazione difensiva secondo la quale, tenuto conto dei tempi dì avvistamento, il conducente della Fiat Doblò avrebbe potuto attuare una manovra di emergenza idonea ad evitare l’impatto o, comunque, a ridurne le conseguenze.
Ha sottolineato, però, che l’auto condotta dall’imputato invase la corsia di marcia opposta ponendosi trasversalmente all’asse stradale sicché R., che procedeva regolarmente sulla propria corsia di marcia ad una velocità moderata, non poté in concreto evitare l’evento.
Non è controverso che l’urto sia avvenuto nella corsia di marcia opposta a quella che D. stava percorrendo. Neppure è controverso che questi abbia perso il controllo dell’auto avendo eseguito un sorpasso non consentito / oltrepassando la linea continua di mezzeria all’approssimarsi dì una curva e mantenendo una velocità eccessiva (perché superiore a quella massima stabilita per quel tratto di strada e comunque non prudenziale in presenza di asfalto bagnato dalla pioggia e di una curva debitamente segnalata).
In tale situazione, l’infondatezza del primo motivo di ricorso è manifesta. è evidente, infatti, che se D. non avesse perso il controllo del mezzo (e ciò fu causato da plurime violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) non avrebbe invaso la corsia lungo la quale R. procedeva e nessuna manovra di emergenza volta ad evitare l’impatto sarebbe stata necessaria.
La serie causale che condusse all’evento, dunque, fu determinata dalla condotta dell’imputato e, quand’anche sussistente, l’ipotizzata imperizia della vittima, non sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale. Ed invero, una causa sopravvenuta è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l’evento solo se «innesca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare» (fra le tante: Sez. 4, n. 22691 dei 25/02/2020, Romagnolo, Rv. 279513; Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Palmeri, Rv. 276238).
In ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.. Nel ricorso si afferma che una azione di emergenza di R. avrebbe potuto evitare l’impatto, ma tale affermazione è formulata in termini apodittici: la difesa sostiene che la consulenza tecnica di parte avrebbe fornito indicazioni in tal senso, ma non spiega quali argomentazioni tecnico scientifiche supporterebbero questa tesi e non si confronta con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata, secondo la quale l’auto condotta da D. invase «la corsia di marcia opposta e lo fece trasversalmente, travolgendo letteralmente l’autovettura Fiat Doblò guidata da R.», sicché l’impatto fu «improvviso e imprevedibile».
