Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35518/2026, 30 settembre/6 ottobre 2026, ha chiarito che, in riferimento al disposto dell’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nell’incidente cautelare tali norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli; in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cit. (Sez. 5, n. 8342 del 03/12/2025; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287532 – 01; Sez. 4, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 – 02).
D’altra parte, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Rv. 252178 – 01).
Pertanto, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta soltanto verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che vi ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e controllare la congruenza della motivazione relativa alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 – 01).
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
