Individuazione fotografica nelle indagini preliminari: la polizia giudiziaria può procedervi sia prima che dopo la comunicazione della notizia di reato al PM (redazione)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35518/2026, 30 settembre/6 ottobre 2026, ha chiarito che, in tema di validità del riconoscimento effettuato nelle indagini preliminari, la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato. Ciò perché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli (Sez. 2, n. 34211 del 25/11/2020, Rv. 280236 – 01).

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