Nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Redazione)

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La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 35276/2026 ha ricordato che il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all’art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova.

Nel caso esaminato la sentenza di merito non dà conto del «parere medico-legale» allegato dalla difesa alla memoria di parte depositata in vista della discussione, in quanto trattasi di materiale probatorio «nuovo» (assimilabile a una consulenza tecnica di parte; cfr. Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, Raeli, Rv. 276494 – 01, e Sez. 5, n. 19361 del 08/04/2026, Albustanji, Rv. 290119 – 01, secondo cui «il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all’art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova») che avrebbe potuto trovare ingresso solo attraverso la rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen., che il ricorrente non deduce di avere richiesto in sede di appello.

La Suprema Corte ritiene infatti (così Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, Picchiottino, Rv. 275769 – 01) che, nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una «memoria tecnica» allegata all’atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria).

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