L’avvocato non deve trasformarsi da difensore ad accusatore del proprio assistito, si segnala la decisione del Consiglio Nazionale Forense numero 238/2026 che ha esaminato la condotta di un avvocato che: “rendendosi infedele ai propri obblighi professionali di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, segretezza, riservatezza, indipendenza, in conflitto di interessi, propalava informazioni assunte in ragione del rapporto professionale intercorso e ancora in atto all’epoca, arrecando nocumento ai suoi assistiti, proseguendo il rapporto professionale anche dopo tale data sino all’emersione del fatto con la pubblicità dell’ordinanza custodiale, provocando l’arresto di tre esponenti della famiglia [OMISSIS], della quale per oltre dieci anni era stato il penalista di riferimento, attraverso le proprie dichiarazioni non richieste e alle quali non era stato neanche sollecitato né tantomeno costretto dalla pubblica accusa”.
Il CNF ricorda che il dovere di fedeltà (art. 10 cdf) costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato ed il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale humus della funzione difensiva.
Infatti, il principio di affidamento che la comunità riconosce a chi esercita la professione forense si fonda sul fatto che chi si affida, e quindi necessariamente si confida, ad un avvocato giammai potrà vedere utilizzare contro se stesso le informazioni e notizie di cui, per lo svolgimento del mandato, lo abbia dovuto necessariamente mettere a parte.
Pertanto, ove questo principio, ed il correlato obbligo, dovesse esser messo in discussione, verrebbe meno la ragione per cui un cittadino debba affidare la sua difesa ad un professionista avvocato e, così, la fisionomia stessa del diritto di difesa.
Conseguentemente, costituisce grave illecito disciplinare, contrario allo stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, il comportamento dell’avvocato che si trasformi da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026
