Subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno: il giudice deve accertare le condizioni economiche dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Riccardo Radi)

Witness seated in courtroom looking toward judge as officials take notes

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 35976 depositata il 13 ottobre 2026 ha stabilito che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare le reali condizioni economiche del condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Ricordiamo il precedente della cassazione penale sezione 4 che con la sentenza numero 1436/2024 ha stabilito che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l’imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato:

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