Il nesso causale in ambito medico e il rilievo del giudizio controfattuale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8033/2026, 20 gennaio/2 marzo 2026 ha affermato che nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dai giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.

Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l’omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa.

In fatto

Devono ritenersi processualmente acquisite le scansioni temporali della sequenza di eventi che ha condotto al decesso del paziente. La ricostruzione cronologica dei fatti operata dai giudici di merito è sostanzialmente sovrapponibile. Il giorno 13 aprile 2019, alle ore 01:27:32, la Centrale Operativa del 118 di Foggia riceveva una richiesta di intervento in Manfredonia alla Via …, perché un “bambino, a seguito di una caduta, non aveva ripreso conoscenza”.

Alle ore 01:33:42, un’ambulanza medicalizzata del 118 giungeva sul luogo dell’evento, in codice rosso, e il medico dell’equipe, dott. EGC, veniva condotto dai parenti del paziente nella camera da letto dell’abitazione, ove si constatava la presenza, sul letto, di un ragazzo di 19 anni, successivamente identificato in FV.

Il dott. EGC procedeva a visitare il ragazzo, che appariva vigile e cosciente, chiedendogli cosa fosse accaduto ma questi restava evasivo sulle risposte. A quel punto la madre, MPS, chiedeva al medico di controllare il torace del figlio perché aveva delle perdite di sangue.

Il dott. EGC notava “due ferite lacero-contuse nella regione parasternale sinistra, con pochissimo sanguinamento”, che il ragazzo riferiva di essersi procurato con un coltello.

Il medico, dunque, suturava le ferite e somministrava dapprima un antidoto per le benzodiazepine, atteso che la madre riferiva ai sanitari di aver dato al figlio cinque gocce di un ansiolitico (Alprazolam) perché il ragazzo non riusciva a dormire e, successivamente, un cortisoide.

Alle ore 2:07:02, il dr. EGC contattava la Centrale operativa, riferendo di trovarsi davanti “ad un ragazzo di 19 anni cosciente ma gravemente ipoteso che ha tentato il suicidio con due colpi di coltello, all’altezza del cuore, di aver suturato in qualche modo le ferite lacero-contuse; il ragazzo è cosciente ma gravemente ipoteso”; informava la Centrale operativa che avrebbe condotto il paziente a Manfredonia e che poi avrebbe comunicato i dati.

I dati del paziente venivano comunicati alla Centrale Operativa alle ore 2:18:37, con l’indicazione che il ragazzo sarebbe stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Manfredonia, con diagnosi di natura psichiatrica.

FV giungeva al Pronto Soccorso di Manfredonia alle ore 2:40, ove all’anamnesi veniva rilevato: “paziente portato dal 118 di Manfredonia per tentato autolesionismo: riferita ipotetica assunzione di sostanze psicotrope e ferite da punta da arma bianca al torace in sede sovra mammaria sinistra”.

Alle ore 03:10, su richiesta del medico del P.S., FV veniva sottoposto a visita psichiatrica ma risultava non ammissibile al colloquio in quanto lo stato di coscienza era alterato. Pertanto, il ragazzo veniva accompagnato in radiologia per essere sottoposto ad esame TC. In quella circostanza il paziente subiva il primo arresto cardiocircolatorio.

Alle 3.45 interveniva il medico della rianimazione che, dopo aver valutato il quadro patologico del paziente, procedeva ad intubazione orotracheale per ventilazione mono polmonare assistita. In seguito, veniva sottoposto ad esame TC cranio e torace ma, nel corso dell’esame, subiva un secondo arresto cardio-respiratorio e il personale medico presente procedeva ad eseguire manovre rianimatorie per 20 minuti circa, senza alcuna ripresa dei parametri vitali.

FV decedeva alle ore 04:10 del 13 aprile 2019.

La causa della morte veniva ricondotta ad uno “shock emorragico secondario alle lesioni viscerali toraciche (soluzioni di continuo a tutto spessore del ventricolo destro e del pericardio e plurime soluzioni di continuo superficiali del parenchima polmonare sinistro) produttive di emo-pneumotorace sinistro”.

Le lesioni erano da attribuire all’azione di penetrazione nei tessuti molli superficiali e profondi di uno strumento dotato di punta e lama tagliente, a scopo suicidario.

Nella sentenza di primo grado è stata operata un’analitica ricostruzione del comportamento della centrale operativa che aveva correttamente attribuito il codice rosso al momento della chiamata, assicurando il tempestivo intervento dell’autombulanza medicalizzata presso l’abitazione di FV in sei minuti; era stato rilevato che, al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, il paziente era vigile e cosciente ma le sue condizioni erano peggiorate nel corso della visita medica e, in presenza di due ferite penetranti al torace, era ” prioritario valutare il rapidissimo accesso presso un centro ospedaliero dotato di camera operatoria il rapidissimo accesso presso un centro ospedaliero dotato di camera operatoria con competenze chirurgiche adeguate e immediatamente disponibili.”

Invero, qualsiasi paziente presenti una lesione toracica penetrante deve essere trasportato in un CTS centri traumi di alta specializzazione o in un CTZ.

Inoltre, in presenza di un trauma al torace maggiore è fondamentale la condizione clinica tempo dipendente “tanto da definire i minuti che seguono l’infortunio come i dieci minuti di platino che indicano il tempo massimo di permanenza sulla scena della squadra di soccorso a meno che non siano necessari elementi di emergenza salvavita come l’intubazione tracheale o la decompressione dell’ago di uno pneumotorace tensivo”.

Affermava il primo giudice che EGC aveva focalizzato l’attenzione sulla natura psichiatrica del gesto, sottovalutato il peggioramento del quadro clinico non intuendo, nemmeno sospettando, in presenza di elementi anamnestici evidenti, quali le due ferite da taglio nella regione parasternale sinistra di una lesione polmonare o addirittura al cuore e, in piena autonomia, discostandosi dai criteri di centralizzazione che attribuiscono la competenza in merito alla destinazione del paziente alla centrale operativa, in violazione delle linee guida (Advanced trauma life support (ATLS), della buona prassi clinica vigente oltre che dei dettami della letteratura scientifica sulla gestione dei pazienti con traumi toracici penetranti, aveva trasportato il paziente al nosocomio di Manfredonia,  struttura del tutto inadeguata, priva di un Trauma center, con una diagnosi primaria di natura psichiatrica.

Sulla base delle argomentazioni dei consulenti del PM, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento morte.

Ha argomentato non solo sulla base dei dati della letteratura scientifica, che riporta una variabilità di sopravvivenza con un tasso compreso da 19 al 65%, se il paziente viene operato tempestivamente, (i medesimi consulenti mettevano in evidenza i risultati di uno studio Tyburski et al., condotto su una casistica di 302 pazienti con lesioni penetranti cardiache di cui 154 con ferite da arma bianca ed i restanti con ferite da arma da fuoco in cui il tasso di sopravvivenza è risultato del 58%) ma anche dalle seguenti circostanze del caso di specie:

-la valutazione primaria aveva erratamente valorizzato il quadro di natura psichiatrica sottovalutando il peggioramento del quadro clinico di cui non aveva intuito l’origine in presenza di riferimenti anamnestici chiari consistenti nella duplice ferita da arma bianca inferta in regione parasternale sinistra che dovevano porre il sospetto di una lesione polmonare o del cuore o dei grossi vasi;

-si era trattenuto presso l’abitazione di FV oltre i dieci minuti, per circa 45 minuti in totale, dedicandosi anche alla sutura delle ferite, pratica che non è menzionata in alcun protocollo in uso al 118;

-non aveva annotato i parametri vitali dopo le ore 2,07 né li comunicava alla centrale operativa; aveva effettuato di sua iniziativa il trasferimento al pronto soccorso di Manfredonia, con diagnosi psichiatrica, omettendo in presenza di ferite penetranti al torace di effettuare come previsto dalle linee guida il trasferimento, d’intesa con la centrale operativa, con il centro ospedaliero dotato di camera operatoria con competenze chirurgiche adeguate e immediatamente disponibili.

Il giudice di primo grado si confrontava anche con le conclusioni dei periti di ufficio che, pur avendo riconosciuto l’errore iatrogeno, in quanto pochi minuti prima del trasferimento in ospedale, il sanitario aveva a disposizione tutti gli elementi per sospettare le lesioni viscerali maggiori e legare in maniera logica i segni riscontrati con tale sospetto diagnostico, affermavano che con elevata probabilità non sarebbe sopravvissuto anche se fosse stato condotto all’Ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza, sia considerando le tempistiche rallentate dal ritardo sul luogo sia sottraendo i tempi stimati del ritardo, attese le gravi lesioni cardiache e polmonari nonché quelle sistemiche produttive di emotorace e relativo shock ipovolemico, per la rapidità della progressione.

Il giudice ha argomentato che le affermazioni dei periti di ufficio non erano supportate,  a differenza di quelle del consulente del PM, da idonea letteratura e inoltre contrastavano con le circostanze concrete in quanto una diagnosi primaria corretta e tempestiva rispettosa delle linee guida e delle buone pratiche assistenziali avrebbe consentito di raggiungere il trauma center più vicino 1 ti  I  ubicato nel comune di San Giovanni Rotondo e di effettuare un intervento di urgenza che avrebbe aumentato le chances di sopravvivenza pari al 60%.

Evidenziava il primo giudice che alle ore 2.07 EGC aveva tutti gli elementi utili, come peraltro affermato anche dai periti di ufficio, per formulare una corretta diagnosi primaria che non fosse quella psichiatrica e, ciò nonostante, ha temporeggiato ancora e l’ambulanza è partita alle ore 2,18 con un’indicazione presa in assoluta autonomia di trasportare il paziente in una struttura inidonea a Manfredonia.

La Corte d’appello ha dato una diversa lettura della vicenda rispetto a quella operata dal primo giudice con particolare riferimento all’effettiva valenza causale dell’omissione rispetto al successivo evento letale, sul piano del giudizio di natura controfattuale, in ciò riprendendo e argomentando con riferimento ai risultati della perizia di ufficio disposta dal GUP e svolta dai citati periti d’ufficio. Infatti, pur affermando che la permanenza sul luogo fu di 45 minuti, come dedotto dalla difesa, ha argomentato che il primario momento ispettivo anamnestico fu gravato temporalmente dal comportamento evasivo e omissivo iniziale dei genitori di FV che avevano spostato il figlio dal luogo (bagno antibagno) del trauma auto inferto al letto matrimoniale, ripulito il sangue, sia dall’ambiente sia dal corpo che dal coltello, che era stato riposto in cucina, e che avevano indotto così il medico a impiegare tempo prezioso per comprendere l’ambito patologico in cui si trovava il paziente.

La Corte, peraltro, coerentemente evidenziava, tenendo conto anche di quanto rilevato dai periti di ufficio, che gli elementi anamnestici e clinici corretti furono acquisiti dal medico a seguito del peggioramento clinico, del rinvenimento del coltello e, che considerata la sede delle ferite, egli avrebbe dovuto considerare la possibilità di lesioni viscerali gravi, in relazione alla sede delle FLC, quale diagnosi primaria e non secondaria, indirizzando il paziente verso una struttura più appropriata di quella prescelta; rilevava, quindi, il comportamento gravemente colposo del medico del 118 che non avrebbe dovuto focalizzare primariamente il quadro psichiatrico e avrebbe dovuto indirizzare il paziente all’ospedale di San Giovanni Rotondo in relazioni alle lesioni viscerali e toraciche riscontrate.

Ha però argomentato, in maniera logica e coerente, supportata dalle conclusioni scientifiche dei periti di ufficio, che il tempo trascorso al domicilio, con un ritardo diagnostico di circa 15-20 minuti, dovuto alla narrazione dei genitori e all’alterazione dello stato dei luoghi e, quindi, anche una partenza dell’autombulanza alle ore 1,55, non avrebbe modificato sostanzialmente la prognosi infausta, dato che il paziente aveva lesioni cardiache e polmonari gravi e ciò per la rapidità della progressione negativa che non avrebbe potuto essere fronteggiata con un trattamento anticipato di soli pochi minuti.

Sostiene la Corte che non vi erano elementi nell’immediatezza per ritenere che le lesioni fossero penetranti e che tale dato poteva essere sospettato solo nel momento in cui il quadro clinico è peggiorato, cioè alle ore 2,07, in cui vi fu una grave ipotensione e verosimilmente vi fu il ritrovamento del coltello. Argomenta, inoltre, con un giudizio in fatto che non può essere rivisto da questa Corte, che il ritardo e la perdita di tempo fino alle ore 2,07 fu determinata dal comportamento oggettivamente fuorviante dei genitori e da quell’ora, considerato il tempo per raggiungere l’ospedale di Giovanni Rotondo, con un percorso di 35 minuti dall’abitazione di FV, e la necessità di predisporre l’intervento chirurgico immediato, molto complesso, stante l’estensione notevole delle lesioni, il paziente non avrebbe avuto ugualmente significative possibilità di salvarsi, come dimostrato dal grado dall’entità delle lesioni associate in sede pleuropolmonare, dallo shock ipovolemico già grave e dall’impossibilità di tamponamento cardiaco.

In diritto

…La libertà di apprezzamento dei risultati della perizia d’ufficio riconosciuta al giudice

Giova ricordare che la Corte di Cassazione, nell’esaminare i rapporti tra la decisione del giudice e le determinazioni derivanti dalla perizia d’ufficio, ha affermato che il giudice ha piena libertà di apprezzamento delle risultanze della perizia ma che, al contempo, tale libertà è temperata dall’obbligo di motivazione. In presenza di tesi scientifiche contrapposte, l’adesione alle conclusioni del perito d’ufficio può ritenersi adeguatamente motivata ove il giudice ne indichi l’attendibilità, mostrando di non aver ignorato le conclusioni dei consulenti tecnici di parte (Sez. 6, n.5749 del 09/01/2014, Rv. 25863001; Sez. 1, n.25183 del 17/02/2009, Rv. 24379101). La Corte di legittimità è, quindi, tenuta a valutare, piuttosto che l’esattezza di una tesi rispetto ad un’altra, la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, ossia la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep.2015, C, Rv. 26272201; Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014, Rv. 26213901).

…Obbligo del giudice di valutare compiutamente tutti gli elementi di prova e le varie opzioni riguardo al significato da attribuirgli

La regola di giudizio introdotta formalmente dall’art. 5 legge 6 febbraio 2006, n. 46, mediante la sostituzione del comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen., impone, per altro verso, al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell’imputato.

Si è, infatti, affermato (Sez. 2, n.7035 del 9/11/2012, dep. 2013, Rv. 25402501) che «la previsione normativa della regola di giudizio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato» (Sez. 2, n.7035 del 09/11/2012, dep.2013, Rv. 25402501; Sez.1, n.20371 del 11/05/2006, Rv. 23411101; Sez. 2, n.19575 del 21/04/2006, Rv. 23378501).

…La libertà di convincimento trova un limite nel dovere di motivazione

In tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica.

Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta ì operata (anche dar rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito.

…Teoria condizionalistica della causalità

Nel caso di specie è utile e pertinente ricordare l’approdo della giurisprudenza assolutamente dominante, secondo cui è “causa” di un evento quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento unicamente se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa) Sez. 4, n. 45399 del 02/10/2024, Rv. 287463.

…Il giudizio controfattuale

Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale (“contro i fatti”), che è l’operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (ovvero, la condotta antigiuridica tenuta dell’imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che la condotta dell’imputato non costituisce causa dell’evento.

Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica; evidentemente tale giudizio, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento; richiedendosi il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo), al fine di verificare, sulla base di tale ricostruzione, se la condotta omessa possa valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all’evitabilità dell’evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore e quindi se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.23339 del 31/01/2013, Rv. 256941; Sez. 4, n. 26568 del 15/03/2019, Rv. 276340; Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282559).

…La causalità nella responsabilità medica

In tema di responsabilità medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Sez. 4, n. 26568 del 15/03/2019, Rv. 276340, cit.).

L’importanza della ricostruzione degli anelli determinanti della sequenza eziologica è stata sottolineata, in giurisprudenza, laddove si è affermato che, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l’evento lesivo, non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla “causa” dell’evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Sez. 4, n. 25233 del 25/05/2005, Rv. 232013 – 01); il tutto, necessariamente, sulla base di una valutazione che va compiuta ex ante riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno, e riferendosi alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Rv. 274500). D’altra parte, in relazione al profilo eziologico, le Sezioni unite penali, con giurisprudenza successivamente e costantemente ribadita dalle Sezioni semplici, hanno enunciato alcuni fondamentali principi di diritto compendianti nella sentenza Sez. U, n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138/222139, le quali hanno fissato, specificamente in una fattispecie concreta di causalità omissiva impropria, alcuni *snodi logico-giuridici fondamentali per la verifica del nesso di causalità nei reati colposi, confermati dalla giurisprudenza successiva (tra le tante, riferite a ipotesi di responsabilità del sanitario, Sez. 3, n. 5460 del 4/12/2013, dep. 2014, Rv. 258847; Sez. 4, n. 9695 del 12/02/2014, S., Rv. 260159; Sez. 3, sentenza n. 10209 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 281710, nonché – in diverso ambito fattuale – Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103).

Ivi è stato enunciato che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Non è peraltro consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto grado di credibilità razionale”. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e il necessario esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).

Ne deriva che, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dai giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014, Rv. 262239).

Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l’omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa (Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, 256338 – 01).

…L’esame del caso concreto

Tanto premesso, deve essere evidenziato che la Corte di appello – nel valutare la insussistenza del nesso causale tra l’omissione diagnostica e il successivo decesso – ha fatto riferimento non solo alle conclusioni raggiunte dai periti di ufficio nominati dal GUP ma anche a quelle dei consulenti tecnici del PM, oltre che della difesa.

Sul punto – conformemente all’indirizzo interpretativo affermatosi e consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione – deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice di merito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto e, come tale, insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Rv. 26343).

Il giudice di appello ha motivato in maniera esaustiva la propria convinzione sulle argomentazioni espresse dagli ausiliari, nella parte in cui questi hanno ritenuto che anche se il medico del 118 avesse approntato il trasferimento del paziente a San Giovanni Rotondo, una volta raccolti gli elementi di estrema gravità della situazione il paziente, non avrebbe avuto egualmente significative possibilità di salvarsi ;come dimostrato dal grado dall’entità e dall’estensione delle lesioni associate in sede pleuropolmonare, dallo shock ipovolemico già grave e dall’impossibilità di un tamponamento cardiaco.

D’altro canto,  il contesto operativo, per stessa ammissione dei consulenti del PM, richiedeva l’assoluta rapidità dell’intervento presso il domicilio, tenuto conto dei “dieci minuti di platino” pari al tempo massimo di permanenza su una scena della squadra di soccorso e dei 34 minuti necessari per arrivare alla struttura di San Giovanni Rotondo; mentre nel caso di specie, comunque, anche a non voler qualificare,  come fa la Corte di appello, fuorviante la condotta dei genitori (che inizialmente spostarono il figlio in un’altra stanza, nascosero e pulirono il coltello dal sangue, non riferirono dei meccanismi autolesivi, ricondussero le ferite ad una caduta accidentale in bagno), in concreto vi fu un ritardo nella possibilità di formulazione dell’esatto quadro diagnostico, determinata in qualche modo dall’iniziale reticenza dei genitori dalle ore 1,33 alle 2,07 e, verosimilmente, anche dal tempo precedentemente impiegato per effettuare le operazioni sopra indicate prima di chiamare i soccorsi.

La Corte di appello sottolinea, infatti, che anche i consulenti del PM, hanno dichiarato che “maggiore è il tempo trascorso tra la diagnosi ed il trattamento e maggiori sono le probabilità di una prognosi anche quoad vitam negativa”; la Prof.ssa S. ha riconosciuto l’estrema difficoltà dell’intervento chirurgico da praticare (“il ventricolo destro è difficile da riparare perchè è un velo”).

Va infine osservato che la Corte distrettuale ha completato il giudizio controfattuale facendo riferimento al fatto che, anche ove il trasferimento fosse stato praticato alle ore 1,55, anziché alle ore 2,18, quindi sottraendo il ritardo della fase assistenziale sul luogo determinata dalle circostanze già sopra dettagliatamente illustrate, che è stato calcolato in via ipotetica in circa 20 minuti, il paziente sarebbe arrivato a San Giovanni Rotondo dopo 25/35 minuti quindi alle ore 2.23/23, anziché alle ore 2,40 in cui arrivò a Manfredonia, e ciò non avrebbe modificato sostanzialmente la prognosi, stanti le gravi lesioni cardiache e polmonari presenti e le condizioni sistemiche del paziente, che ebbe un primo arresto cardiocircolatorio già alle 3,05 cui segui il secondo arresto cardiocircolatorio alle ore 3,45.

Non è dunque possibile formulare in termini di alta probabilità logica o credibilità razionale il giudizio controfattuale.

Sulla base di tali presupposti, appare quindi immune dai denunciati vizi di violazione di legge la motivazione operata da parte del giudice di appello, in base alla quale l’omissione della corretta diagnosi primaria e il trasferimento in un nosocomio inadeguato, con informazioni anamnestiche ai colleghi di PS incongrue, non hanno influito in modo decisivo sull’iter terapeutico e non si sono posti come una determinante concausa nel processo eziologico che ha condotto al decesso del paziente.

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