Con la sentenza numero 169, depositata oggi (allegata al post), la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, che ha definito con sentenza di condanna un processo penale per diffamazione aggravata a carico dell’allora senatore Saverio De Bonis.
La vicenda riguardava la pubblicazione, sulla pagina Facebook di De Bonis, di un articolo di stampa relativo a un imprenditore, accompagnato da un commento dello stesso senatore. Nel corso del processo, la difesa aveva eccepito, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni, sostenendo che fossero riconducibili all’attività parlamentare.
In base a questa disposizione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto non fondata l’eccezione e ha proseguito il giudizio sino alla pronuncia della sentenza.
La Corte costituzionale ha preliminarmente chiarito che il conflitto in esame non concerne il merito dell’insindacabilità di quelle dichiarazioni, sulla quale il Senato non si è pronunciato, ma il procedimento seguito dal Tribunale dopo che l’eccezione è stata sollevata.
L’articolo 3 della legge numero 140 del 2003 – sottolinea la pronuncia – è «assolutamente chiaro» nel prevedere che, ove il giudice ritenga non fondata l’eccezione di insindacabilità, debba trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza affinché questa possa pronunciarsi.
Tale disciplina realizza un «meccanismo di leale collaborazione tra poteri dello Stato», nel quale autorità giudiziaria e Camera competente esercitano, ciascuna nel proprio ambito, le rispettive attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare.
Il giudice che ritenga insussistente la prerogativa è quindi tenuto a investire della questione la Camera di appartenenza.
Qualora non condivida la decisione adottata da quest’ultima, può promuovere conflitto di attribuzione. Tale procedimento, peraltro, non priva di tutela la persona offesa, che può sempre sollecitare il giudice a contestare davanti alla Corte costituzionale una delibera di insindacabilità ritenuta lesiva.
Il Tribunale di Matera avrebbe quindi dovuto trasmettere gli atti al Senato, anziché proseguire il processo: per tale ragione, la pronuncia ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti adottati successivamente all’eccezione di insindacabilità, inclusa la sentenza di condanna.
