La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 35207/2026 ha esaminato la seguente questione posta da un avvocato in merito all’invio della nomina fiduciaria e alla sua mancata accettazione da parte del portale.
Fatto:
La difesa rilevava che la Corte di appello ha ritenuto che la nomina fiduciaria non si fosse perfezionata poiché la ricevuta telematica recava la dicitura “inviato” e non “accolto” e che, pertanto, la notifica dell’atto effettuata al difensore di ufficio fosse legittima.
Invece, l’appello aveva evidenziato che la ricevuta di accettazione dell’invio era in atti e che, ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 137/2020, quella circostanza era sufficiente a ritenere perfezionato il deposito.
Per questo, il rigetto del deposito dell’atto di nomina da parte della segreteria del pubblico ministero, fondato su una valutazione di incongruità dell’atto, aveva di fatto precluso la partecipazione del difensore di fiducia all’udienza preliminare e, quindi, l’accesso ai riti alternativi. Si denuncia violazione dell’art. 6 CEDU poiché un mero rigetto tecnico del sistema informatico non può impedire il dispiegarsi del diritto dell’imputato di nominare un difensore di fiducia. Non può gravare sulla difesa il controllo dell’accettazione della nomina da parte dei sistemi ministeriali e non è consentito utilizzare una procedura amministrativa per limitare il diritto di difesa, in contrasto con i principi del giusto processo e con l’art. 6 CEDU.
Gli strumenti telematici non possono divenire ostacolo alla difesa anziché strumento al suo servizio.
Decisione:
Sia la Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, che il giudice di primo grado, con apposita ordinanza, hanno spiegato come risulta in atti l’attestazione di rigetto del sistema telematico della nomina del difensore di fiducia, che il ricorrente assume essere stata validamente inviata attraverso il portale del deposito telematico a seguito della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
L’attestazione è stata prodotta dal pubblico ministero all’udienza del 6.2.2023, a seguito di rinvio da parte del Tribunale finalizzato proprio ad acquisire tale documentazione. Correttamente, pertanto, si è ritenuto che la nomina del difensore di fiducia non potesse dirsi perfezionata secondo la procedura prevista dall’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 e dal provvedimento ministeriale (DGSIA) del 5.2.2021.
Secondo la disposizione normativa di rango primario, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico, individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
Non può, dunque, dirsi eseguito il deposito senza il rilascio della ricevuta di accettazione dei sistemi ministeriali, che garantisce le verifiche formali necessarie affinché sia acclarata la regolarità dell’atto (in termini di attribuibilità e genuinità delle firme e dei contenuti, principalmente), oltre che, ovviamente, la sua tempestività ove siano previsti termini per il deposito.
Della serie: “ma dove vai se la ricevuta non …”
