Il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, aveva proposto ricorso in cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ordinato all’Amministrazione penitenziaria di consentire al detenuto l’acquisto di un idropulsore elettrico per la pulizia del suo impianto dentale fisso. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, nonostante il parere contrario del procuratore generale, affermando il principio di diritto per cui sono legittime solo le disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie che incidono esclusivamente sulle modalità di esercizio del diritto alla salute, senza però che possano negarlo.
La singolare vicenda
Il Magistrato di sorveglianza aveva disatteso il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, presentato da un ergastolo, assoggettato al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. penit., che aveva richiesto di consentirgli l’acquisto di “uno spazzolino n. 409 compact gum”, nonché del collutorio “Aminogam” e, infine, di un idropulsore elettrico, secondo quanto prescritto dal dentista medico chirurgo privato consultato dal detenuto, al fine di trattare al meglio il suo impianto dentale con protesi fisse.
Il detenuto aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, che aveva ordinato all’Amministrazione penitenziaria di consentire a quest’ultimo il relativo acquisto, con esclusivo riferimento al diniego di acquisto dell’idropulsore elettrico, ritenendo trattarsi di uno strumento necessario alla corretta manutenzione dell’impianto dentale fisso del detenuto, stante l’impossibilità di rimozione dell’impianto stesso; trattasi poi – secondo il Tribunale di sorveglianza – di prodotto non ricompreso nell’elenco di cui al Modello 72, laddove non è menzionato alcuno strumento ad esso equipollente (e ciò, a differenza di quanto accade in ordine allo spazzolino e al collutorio sopra indicati, pure oggetto dell’originaria richiesta e giudicati dal Tribunale, dunque, surrogabili da materiale inserito nel sopra detto elenco).
Il Ministero della giustizia – con il patrocinio ex lege dell’Avvocatura dello Stato aveva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo, si era dedotta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 11 e 41-bis Ord. penit., in quanto l’idropulsore elettrico non rappresenterebbe presidio sanitario di carattere essenziale e, inoltre, non sarebbe sostitutivo degli strumenti ordinari utilizzabili per l’igiene orale.
Con il secondo motivo, si era dedotto vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare sul punto inerente alla indispensabilità del richiesto strumento, mancando anche di compiere una valutazione comparativa, con riferimento ai presidi ordinari già disponibili.
Con il terzo motivo, si era dedotta violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. penit. e in relazione ai principi in materia di discrezionalità amministrativa. L’ordine di acquisto di un determinato presidio, infatti, integrerebbe una indebita sostituzione all’attività amministrativa.
Con il quarto motivo, si era dedotta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con specifico riguardo al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. penit., in quanto non si sarebbero considerate le specifiche esigenze di tutela correlate al regime detentivo in vigore nei confronti del condannato, potendo l’idropulsore elettrico prestarsi eventualmente ad un uso improprio, pregiudizievole per la sicurezza.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in quanto, nel caso in esame non si verserebbe in ipotesi di violazione di un diritto, come tale suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 35-bis Ord. penit. e il Tribunale di sorveglianza, dunque, si sarebbe ingerito in ambiti riservati alla discrezionalità amministrativa.
La sentenza
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del Ministero della giustizia.
Premette la sentenza che il condannato è un detenuto ergastolano, assoggettato al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, che ha proposto istanza volta ad acquistare privatamente un determinato collutorio, nonché un particolare spazzolino e un “idropulsore elettrico” (si tratta di un dispositivo di irrigazione, da adoperare per il miglioramento dell’igiene orale). A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione penitenziaria, è intervenuto il reclamo del condannato al Magistrato di sorveglianza, che lo ha disatteso; è stato presentato, quindi, il reclamo al Tribunale di sorveglianza, che lo ha rigettato quanto alla richiesta di acquisto inerente al collutorio e allo spazzolino, rimarcando la disponibilità – nell’elenco di cui al modello 72 – di strumenti ritenuti del tutto equipollenti, mentre lo ha accolto con esclusivo riguardo all’idropulsore elettrico, prescritto dal dentista per la pulizia della protesi fissa.
Secondo il Magistrato di sorveglianza, l’idropulsore non poteva definirsi indispensabile, in presenza di filo interdentale e scovolino; il Tribunale di sorveglianza – nel provvedimento indicato in preambolo – ha invece osservato che, nell’elenco contenuto nel cd. Modello 72, non esistono prodotti equivalenti all’idropulsore.
Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha infine impugnato la decisione di parziale accoglimento del reclamo.
Fatto questo breve riassunto della vicenda sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, la sentenza ricorda che il principio di diritto che governa la materia è nel senso della piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la intrinseca sussistenza di questo. Tali limitazioni, anzitutto, devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e, quindi, non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. penit.; e, infatti, in caso contrario, tali restrizioni concretizzerebbero una immotivata ulteriore differenziazione del regime penitenziario e, consequenzialmente, realizzerebbero – sotto l’aspetto pratico e attuativo – una disciplina di tenore vanamente vessatorio.
Oltre tale considerazione di carattere generale, la Corte procede ad una ulteriore specificazione, ad ampliamento della suddetta regola ermeneutica. Posto il più ampio principio della illegittimità di regolamentazioni differenziate – tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi – laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall’art. 41-bis Ord. penit. e i detenuti comuni.
Una pianificazione differenziata della medesima attività – comunque pienamente assicurata – all’interno della struttura carceraria, insomma, può trovare legittima giustificazione, allorquando l’Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, l’eventuale sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico. Solo grazie a tale motivata specificazione, infatti, le differenziazioni che incidono sul riconosciuto diritto non si tradurranno in un mezzo finalizzato all’ottenimento – sotto le mentite spoglie della regolamentazione di carattere generale – di una maggiore (e inutilmente rigida) attitudine restrittiva della carcerazione.
Secondo tale angolo prospettico è consentito all’Amministrazione penitenziaria addurre motivate ragioni, quali la necessità di assicurare un maggiore e più assiduo controllo, quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis ord. penit., ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell’attività penitenziaria.
In generale, sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento della suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo, ovvero afferenti alla sicurezza (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Gallo, Rv. 280532 – 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min. Giustizia in proc. Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Audino; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giust. in proc. Bonomo, Rv. 285204 – 01).
In conclusione, occorre tenere bene a mente i due punti cardinali della dedotta questione, che sono costituiti dai limiti da attribuire al sindacato giurisdizionale e dall’esistenza di un diritto tutelabile ex art. 35-bis Ord. penit. (secondo il principio affermato da Sez. 1, n. 31032 del 25/09/2020, Madonia, Rv. 279992 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di ordinamento penitenziario, va qualificato come reclamo giurisdizionale, e non generico, quello proposto da un detenuto (nel caso di specie, in regime differenziato) avverso il diniego opposto dalla direzione dell’istituto di pena alla richiesta di somministrazione gratuita di un farmaco attraverso il servizio sanitario nazionale, atteso che un tale provvedimento determina una concreta ed attuale lesione del diritto alla salute del medesimo, prevedendo la legge 30 novembre 1998, n. 419, ed il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 230, che detenuti ed internati debbano ricevere le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno alle stesse condizioni delle persone in stato di libertà››).
Inquadrata correttamente in diritto la tematica all’esame della Corte, la sentenza evidenzia come emergano, dall’impugnata ordinanza, alcuni aspetti incontroversi:
a) il detenuto ha chiesto di poter acquistare l’idropulsore sulla base di una prescrizione medica rilasciata dal suo dentista privato e tale prescrizione era determinata da una precisa esigenza afferente alla salute dentale;
b) l’esigenza posta a fondamento dell’istanza è quella di procedere alla perfetta pulizia della protesi dentale fissa della quale il condannato è portatore, operazione per il compimento della quale non sono sufficienti attrezzi di diverso genere, quali lo scovolino o il filo interdentale (tale è l’assunto, conforme alla prescrizione medica, che sorregge la decisione del Tribunale di sorveglianza, né il ricorrente è stato in grado di fornire difformi lumi, ossia elementi atti a smentire tale affermazione);
c) deve darsi per assodato, pertanto, come nel Modello 72 non sia attualmente disponibile uno strumento che possa svolgere – in maniera altrettanto soddisfacente – le medesime funzioni che sono proprie dell’idropulsore elettrico (il ricorso si limita, in effetti, ad affermare il contrario, spendendo però argomentazioni meramente assertive e fattuali, in quanto prive di un apprezzabile substrato contenutistico);
d) non vengono adeguatamente evidenziate, nel ricorso, esigenze di tipo organizzativo, che possano essere concretamente ostative all’uso del sopra detto attrezzo (d’altra parte, trattasi di uno strumento adoperabile per un prolungato lasso di tempo, cosa che rende il relativo acquisto non reiterabile con particolare frequenza e, consequenzialmente, elide possibili difficoltà di tipo logistico e gestionale).
A tali elementi deve aggiungersi come il ricorso faccia appello a una non meglio specificata esigenza di sicurezza, rispetto a possibili condotte etero-aggressive correlate alla disponibilità dell’idropulsore; viene anzitutto sottolineata, infatti, la (sicura) pericolosità del condannato e, inoltre, viene richiamata la possibilità di un “uso improprio pregiudizievole per la sicurezza”, determinato dalla “trasformazione dell’elettrodomestico”. Trattasi di affermazioni, però, che sono restate allo stadio delle mere enunciazioni generiche e indimostrate, atteso che non risulta in alcun modo chiarito quale possa mai essere tale uso improprio, né si specifica in quale modo si possa trasformare l’idropulsore.
In altri termini, non è minimamente precisato quale potenzialità offensiva – conseguente a una non meglio descritta modificazione – possa presentare il suddetto strumento.
In definitiva, l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza si muove sulla linea discretiva esistente tra lesione del diritto e modalità di esercizio del diritto, osservando che vi sono altri strumenti che svolgono la stessa funzione dell’idropulsore. Al contrario il Tribunale di sorveglianza – a mezzo del provvedimento impugnato – sostiene che l’idropulsore non sia sostituibile, essendo esso indispensabile ai fini di una “corretta manutenzione” dell’impianto dentale (cosa che equivale ad affermare che gli strumenti eventualmente sostitutivi determinino una manutenzione non corretta).
Poiché tale distinzione trae origine da una certificazione medica (di univoca significazione e in alcun modo smentita, in atti), non può che concludersi per la correttezza dell’impostazione concettuale fatta propria dal Tribunale di sorveglianza: per tenere perfettamente pulito l’impianto deve adoperarsi l’idropulsore elettrico e non consentirlo integra, inevitabilmente, una lesione del diritto alla salute.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della giustizia.
Alcune semplici considerazioni
La sentenza afferma un principio indiscutibile e cioè che le disposizioni regolamentari interne degli istituti penitenziari sono legittime solo se incidono esclusivamente sulle modalità di esercizio dei diritti del detenuto, senza che possano negarlo. Nel caso di specie, invece, l’amministrazione penitenziaria, vietando al detenuto l’acquisto dell’idropulsore elettrico, aveva provocato una lesione del suo diritto alla salute. Da qui il rigetto del ricorso che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza.
Ma il processo suscita ben altre considerazioni, non giuridiche.
È mai possibile che in Italia un magistrato di sorveglianza neghi al detenuto l’acquisto di uno spazzolino da denti, di un collutorio e di un idropulsore elettrico, prescrittigli dal suo dentista per tenere pulito il suo impianto dentale con protesi fisse?
È mai possibile che, contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che, peraltro, gli aveva consentito solo l’acquisto dell’idropulsore, il Ministero della giustizia incarichi l’Avvocatura dello Stato a proporre ricorso in cassazione, a spese di noi cittadini?
È mai possibile che anche il procuratore generale di cassazione chieda l’annullamento dell’ordinanza che aveva concesso l’acquisto dell’idropulitore?
È mai possibile che, oltre i noti problemi di sovraffollamento delle carceri, un detenuto, per assicurarsi l’igiene dentale, debba prima presentare la richiesta all’amministrazione penitenziaria, poi il reclamo al magistrato di sorveglianza, ancora il reclamo al tribunale di sorveglianza e infine difendere il suo diritto alla salute persino davanti alla Corte di cassazione?
Ma la giustizia penale non ha altri problemi più gravi da risolvere?
