Ci sono coincidenze temporali che invitano a fermarsi e considerare la possibilità che fatti apparentemente lontani siano parti di una stessa questione.
L’8 ottobre 2026 l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito anche AGIA) ha annunciato l’uscita dell’Italia da ENOC, la rete europea degli Ombudspersons e dei Garanti per l’infanzia.
La decisione è stata motivata dalla mancata registrazione e pubblicazione dell’opinione dissenziente dell’Autorità sulla dichiarazione annuale dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti LGBTQIA+. La Garante ha precisato che la decisione di lasciare la rete è riconducibile esclusivamente a tale mancata garanzia del dissenso (il relativo comunicato è allegato alla fine del post).
Nello stesso giorno, la Corte europea dei diritti dell’uomo pronunciava la sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia (Corte EDU, Sez. I, ricorso n. 27379/24, 8 ottobre 2026, a questo link per la consultazione del relativo comunicato stampa in lingua inglese, dal quale si può accedere al testo della decisione nella versione originaria in lingua francese), accertando una violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la mancata effettiva tutela del rapporto tra una madre e il proprio figlio e, soprattutto, per la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie che disponevano la riunificazione.
La Corte ha parlato di ritardi, assenza di diligenza e mancanza di cooperazione tra le autorità competenti, la famiglia affidataria e il tutore. E ha individuato un problema sistemico nell’esecuzione delle decisioni dei tribunali minorili.
Due vicende diverse, dunque, ma una domanda comune: quando possiamo dire che un diritto fondamentale è realmente effettivo?
Non basta che il diritto esista
Nel caso esaminato dalla Corte di Strasburgo, il diritto alla vita familiare non era privo di riconoscimento.
Esisteva la Convenzione europea.
Esistevano le autorità giudiziarie.
Esistevano decisioni interne favorevoli alla riunificazione.
Eppure, il rapporto tra madre e figlio non è stato ricostruito.
È proprio qui che la nozione di effettività assume un significato ulteriore rispetto alla semplice esistenza del diritto o alla sua tutela giudiziaria.
Un diritto fondamentale può essere riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza e rimanere tuttavia privo di effettività se l’apparato istituzionale non è capace di trasformare quel riconoscimento in una realtà concreta.
La Corte EDU lo ha appena ricordato con particolare nettezza: lo Stato deve adottare misure tempestive, pratiche e adeguate e deve intervenire anche sulle disfunzioni sistemiche che impediscono l’esecuzione delle decisioni dei tribunali minorili.
È questa la prospettiva che possiamo chiamare effettività amministrativa dei diritti fondamentali.
Non una nuova categoria normativa, né una formula che la Corte EDU abbia utilizzato in questi termini, ma una chiave di lettura dell’attuazione concreta dei diritti: tra il loro riconoscimento e la loro concreta realizzazione esiste una dimensione amministrativa, organizzativa e cooperativa che non può essere considerata neutrale.
Anche l’organizzazione delle istituzioni conta
La legge 112 del 2011 ha istituito l’AGIA proprio al fine di assicurare la piena attuazione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
La legge riconosce all’Autorità poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e assenza di subordinazione gerarchica. Ma nello stesso tempo le attribuisce il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e degli altri strumenti internazionali, nonché la piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dell’infanzia.
Autonomia e funzione, dunque, non sono due concetti alternativi.
L’autonomia è lo strumento attraverso il quale la funzione di garanzia deve poter essere esercitata.
Ed è proprio per questo che l’autonomia non può essere confusa con l’assenza di responsabilità.
L’uscita da ENOC
La decisione di lasciare ENOC è formalmente riconducibile alla facoltà di un membro di recedere dalla rete. Lo Statuto ENOC disciplina, infatti, espressamente la cessazione della membership e prevede la possibilità di dimissioni. La questione, quindi, non può essere semplicisticamente posta nei termini: “la Garante aveva il potere di uscire?”.
Il problema giuridico e istituzionale è più sottile: come deve essere esercitato quel potere quando a esercitarlo è un’Autorità istituita dalla legge per promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia e quando la decisione riguarda una rete europea di istituzioni omologhe?
ENOC non è un organo dell’Unione europea e non attribuisce direttamente diritti ai minori.
È però uno spazio stabile di cooperazione tra autorità indipendenti per l’infanzia.
Lo stesso sito dell’AGIA indica ENOC tra le sedi di collaborazione internazionale attraverso le quali l’Autorità svolge il proprio ruolo istituzionale.
L’uscita dalla rete non è quindi una questione puramente privata o associativa.
È una scelta istituzionale.
E, come ogni scelta istituzionale di un’autorità di garanzia, merita di essere valutata anche alla luce della funzione che quell’autorità è chiamata a svolgere.
Indipendenza non significa isolamento
La domanda, allora, non è se una Garante indipendente possa dissentire.
Deve poter dissentire.
Non è neppure se possa criticare una posizione della rete europea.
Deve poterlo fare.
La domanda è se, di fronte a un dissenso, la soluzione più coerente con una funzione di garanzia dei diritti dell’infanzia sia l’abbandono della sede europea di cooperazione oppure la ricerca, all’interno di quella stessa sede, delle forme più efficaci per rendere pubblico e conoscibile il dissenso.
La questione assume un rilievo particolare proprio alla luce della sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia.
Se la tutela effettiva dei diritti dei minori richiede istituzioni capaci di cooperare, coordinarsi e agire tempestivamente, allora anche le infrastrutture istituzionali della cooperazione meritano attenzione.
Non perché debbano diventare vincoli all’indipendenza.
Ma perché l’indipendenza dovrebbe servire a rendere più forte la tutela, non più debole la cooperazione necessaria a realizzarla.
Una quarta dimensione dell’effettività
È forse qui che le due vicende si incontrano.
Il caso esaminato dalla Corte EDU mostra cosa accade quando tra una decisione giudiziaria e la sua concreta attuazione si apre una frattura amministrativa.
Il caso ENOC pone una domanda diversa ma complementare: cosa accade quando una scelta organizzativa di un’istituzione di garanzia incide sulle condizioni di cooperazione attraverso le quali quella funzione viene esercitata?
In entrambi i casi emerge la necessità di guardare oltre il riconoscimento formale del diritto.
Il diritto deve poter vivere
E perché possa vivere servono amministrazioni che agiscano, istituzioni che cooperino, decisioni che vengano eseguite, responsabilità che non si disperdano e luoghi nei quali anche il dissenso possa essere esercitato senza interrompere il dialogo.
Questa è, in fondo, la sfida dell’effettività amministrativa dei diritti fondamentali.
Non chiedere alle istituzioni di essere d’accordo.
Chiedere loro di predisporsi a cooperare anche in condizioni di dissenso.
È per questo che l’uscita dell’Italia da ENOC merita un confronto istituzionale aperto.
Non per mettere in discussione l’indipendenza della Garante. Ma proprio per chiederle se, nell’interesse dei bambini e degli adolescenti, sia ancora possibile riaprire quel confronto e valutare il ritorno dell’Italia nella rete europea.
