La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 31493/2026, in tema di giudizio, ha ricordato che il rinvio a udienza fissa disposto prima dell’esaurimento della fase degli atti introduttivi e della dichiarazione di apertura del dibattimento impone di valutare la tempestività del deposito della lista testimoniale con riferimento alla data della nuova udienza, in quanto in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative.
Fattispecie relativa a lista testimoniale che il pubblico ministero aveva depositato senza rispettare il termine prescritto dall’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., in processo la cui prima udienza si era, tuttavia, conclusa con un rinvio preliminare, funzionale all’acquisizione di alcuni atti irripetibili.
