Quando è configurabile la diminuente dell’ultimo comma dell’articolo 609-bis cod. pen..
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 35276/2026 ha ricordato che per giurisprudenza costante (v. Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01), ai fini della configurabilità della circostanza in parola debba farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto.
Nel ribadire l’anzidetto principio, la successiva Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, ha ritenuto non ravvisabile l’attenuante in un caso in cui la violenza sessuale era stata posta in essere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, attesi la reiterazione degli atti, il potenziale danno psichico e l’elevato pericolo per il suo sviluppo psico-fisico derivante anche dalla semplice conoscenza di essere stato oggetto di abusi sessuali, nonché la irrilevanza del fatto che “ex post” non fossero stati provati danni psichici. Ancora, ha precisato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell’art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (v., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 31841 del 02/04/2014, Rv. 260289 – 01; Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011 – dep. 07/12/2011, B., Rv. 251611)». Ciò, in altri termini, comporta che il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Tuttavia, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 857 del 29/11/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615 – 01; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600 – 01).
Va anche rammentato che, secondo la cassazione (Sez. 2, n. 37226 del 09/10/2025, C, Rv. 289705 – 01), il giudice, per negare la concessione della diminuente per i casi di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., può valorizzare (come occorso nel caso in esame) l’avvenuta commissione della condotta nel contesto di altra grave e concomitante azione criminosa, trattandosi di elemento idoneo a connotare di particolare gravità l’episodio.
